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"STRESS LAVORO CORRELATO: Anche l'assenteismo tra i dati che contano "
fonte Il Sole 24 ore / Sicurezza sul lavoro
17/05/2010 - Valutare lo stress lavoro correlato implica, da parte dei datori di lavoro e dei loro staff, varie azioni organizzative, tecniche e operative. Un primo profilo da approfondire attiene proprio al ruolo del datore di lavoro che in questa valutazione, come in quella generale su tutti gli altri rischi, ha un ruolo "centrale", avendo la responsabilità di redigere un adeguato documento di valutazione. Per pervenire a quest'ultimo risultato deve svolgere varie azioni preliminari, organizzative e gestionali, ad esempio, dando indicazioni allo staff della sicurezza e individuando una procedura organizzativa utile per un'efficace valutazione. In vista della scadenza del 1° agosto 2010, è opportuno che egli costituisca un gruppo di lavoro ad hoc, formato, in primo luogo, dal responsabile di servizio prevenzione e dal medico competente, con la consultazione, secondo le norme, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La novità della valutazione dello stress fa ritenere, tuttavia, che, in molte aziende, tali ruoli, pur necessari, non siano sufficienti alla realizzazione compiuta dell'adempimento, richiedendosi, per realizzare l'obbligo in esame, competenze che, non in tutti i casi, sono possedute dagli attuali titolari di quei ruoli. Perciò, dopo aver valutato la situazione, è probabile che il datore abbia bisogno di coinvolgere ulteriori ruoli specialistici talvolta presenti in azienda; ad esempio qualche specialista della funzione risorse umane in grado di individuare/progettare/realizzare certe azioni valutative (rilevazioni di dati sul personale o analisi di clima). Al fine di stabilire, in modo compiuto, le attività valutative necessarie per adempiere all'obbligo il datore potrebbe, però, avere anche bisogno, temporaneamente, di ulteriori competenze, ad esempio, di diritto (in particolare, del lavoro, sulla privacy dei lavoratori) e/o di psicologia del lavoro e/o di psicologia delle organizzazioni. L'obiettivo più immediato di questo gruppo dovrà essere quello di individuare una possibile procedura valutativa efficace e "sostenibile" in relazione alla dimensione/complessità del l'azienda: ancor prima, il team dovrà analizzare, a fondo, l'insieme delle linee-guida e delle guide operative disponibili sul tema per acquisire per tempo, rispetto al 1° agosto 2010, elementi utili alla valutazione e all'inserimento, nel documento di cui all'articolo 28, di quanto richiesto dal comma 2 di esso. Il gruppo dovrà anche supportare il datore di lavoro nella risposta a questioni tecniche di maggiore dettaglio come, ad esempio, quali strumenti tecnici utilizzare per considerarsi «in regola» e quale genere di azioni introdurre per prevenire e gestire lo stress. Nelle aziende con più di 10 dipendenti, la procedura valutativa dovrà essere comprensiva di una fase oggettiva (consistente, ad esempio, in raccolta di dati sull'assenteismo), una soggettiva (ad esempio, mediante questionari anche di «clima organizzativo» o qualcosa di simile), una valutativa in senso stretto (che chiarirà se un rischio stress esiste e dove si annida) e, infine, una documentale di sintesi, che precisi i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, del Dlgs n. 81/2008, tra cui le azioni per migliorare, nel tempo, i livelli di sicurezza rispetto allo stress lavorativo.
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