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"L'aggiornamento per i Rls"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

21/05/2010 - « L'art. 37 comma Il del dlgs 81108 sancisce l'obbligatorietà della formazione periodica per i Rappresentanti dei lavoratori fissando la durata dei corsi di aggiornamento in un minimo 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e un minimo di 8 ore annue.per le imprese che occupano più di 54 lavoratori. Per le aziende con meno di 15 lavoratori non esiste.alcun obbligo di aggiornamento per i Rls? » Art. 37, comma 6: la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Art. 37 comma 10: Il rappresentate dei lavoratori per la Sicurezzaa diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza in relazione a rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Questi sono i principi ai quale il legislatore si è ispirato per disciplinare la materia in questione. Tuttavia, dopo aver fissato al comma il (stesso articolo) i principi generali (durata minima dei corsi, contetiuti minimi, aggiornamento annuale), la norma rinvia alla contrattazione collettiva, lasciando irrisolti molti quesiti, tra i quali campeggia quello relativo all'obbligo di aggiornamento del Rls per aziende con meno cli 15 lavoratori. Proprio in merito a questa vacatio legis, il ministero del lavoro, costantemente impegnato nella promozione della salute e nella diffusione della cultura della sicurezza, ha recentemente fornito alcuni importanti chiarimenti nella sezione dedicata alle Faq. Innanzitutto ha sancito che (in ossequio al generale principio di adeguatezzae di efficacia della formazione) tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi. In merito ai contenuti e alle modalità di questi aggiornamenti si rinvia alla contrattazione collettiva, ferma restando la previsione di una durata minima dei corsi per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori (4 ore annue) per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori (8 ore annue). La norma citata non prevede nulla per le aziende con un numero di lavoratori inferiore a 15. Proprio alle piccole e piccolissime aziende, che rappresentano una fetta importantissima della nostra realtà lavorativa, il ministero del lavoro ha dedicato la sua attenzione, affermando che l'obbligo di aggiornamento degli Rls di queste aziende va oltre l'espressa e dettagliata previsione normativa dell'art. 37 comma 11 ma sì fonda su una norma di più ampio respiro che risponde all'esigenza di assicurare una formazione effettiva e adeguata (correlata all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovo rischi) a tutti i lavoratori e, particolarmente, ai loro rappresentanti.

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