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"Appalti, il Durc è a rischio"
fonte Italia Oggi, David Trotti / Edilizia
21/05/2010 - Il ruolo di un sindacato è quello di essere parte sociale attiva all'interno delle dinamiche che producono la nostra realtà e di mettere al servizio della società le proprie competenze distintive; il ruolo del sindacato, infatti, non è solo quello di commentare, ma anche di capire le conseguenze e con l'apporto delle competenze renderle meno foriere di dubbi e tormenti (per tutti in generale ma soprattutto per i colleghi). Il sindacato è anche un laboratorio culturale in cui vengonc proposti modeffi e soluzioni; è creatività nel tentativo di cercare strade mai percorse. Con quest'ottica andiamo a presentare il nostro contributo che si occupa del recente rinnovo del contratto degli edili Industria del 19 aprile che con la modifica dell'art,78 (a cui viene aggiunto: contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra i-i- portate, impediscono il rilascio del Durc all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della Cnce di recepimento che obbliga l'adozione ditale criterio da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema della Cnce stessa), pone in maniera molto evidente un problema che abbiamo già sollevato in diversi ambiti e che era passato inosservato a molti, quello della relazione tra instaurazione del libro unico, contrattazione collettiva e inadempimenti contrattuali che possono generare un Durc negativo, con le ovvie conseguenze per le società che vivono con gli appalti, non solo per quelle edili, ma più in generale per tutte. Una riflessione proposta già nel 2009, ma che con la circolare dell'Inps n. 6/2010 era tornata attuale. Gli elementi cardine su cui abbiamo posto il nostro ragionamento sono: a) le scritture obbligatorie da farsi in tempo reale non serviranno per determinare il lavoro nero. Il compito di rivelare il lavoro nero è demandato alle comunicazioni obbligatorie da effettuarsi il giorno prima dell'inizio del rapporto. Le scritture sul Libro unico del lavoro si occupano della regolarità fiscale, contrattuale e di inquadramento del lavoratore: art. 1, comma 1175 della legge 296/2006, <a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge.e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Circ. Inps 6/2010 «3.2 Benefici normativi e contributivi» In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, a. 296, richiamato in premessa, si precisa che la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale di cui al paragrafo 2 (le parti stabiliscono che un'impresa edile non pu assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato ndr) costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto». Le cose fin qui esposte hanno delle conseguenze, rivolte anche a tutti i settori e che potrebbero per analogia avere delle conseguenze estremamente significative per le aziende. Per far capire a cosa siamo di fronte analizzeremo un esempio concreto che pu aiutare le aziende nel loro lavoro quotidiano soprattutto quelle pi complesse. Si tratta dell'iscrizione sul libro unico dei lavoratori con contratto di somministrazione. La norma di riferimento La necessità di iscrivere i somministrati non nasce immediatamente dalle norme istitutive del libro unico; ma della circolare numero 21 del 2008 del ministero del lavoro nel paragrafo soggetti obbligati, ed esattamente: Nel libro unico del lavoro dovranno trovare posto i dati riferiti a: 1) lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati. Attenzione, parliamo di somministrati, ma potremmo riferirci ai lavoratori a tempo determinato che obbligatoriamente debbono essere iscritti sui libro unico del lavoro e che anch'essi sono sottoposti a limiti percentuali. La portata di questa norma per si può comprendere solo se viene calata nel panorama contrattuale e letta alla luce delle regole e dei patti esistenti, come esempio evidenzieremo il: Ccnl per i dipendenti delle imprese Chimiche farmaceutiche (pmi) Articolo 3 omissis. L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somrninistrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 15%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato. Il problema. Abbiamo presentato questo stralcio contrattuale perché da esso si possono ricavare le conseguenze della sovrapposizione tra Ccnl e norme e obblighi del libro unico in riferimento alla iscrizione dei somministrati (tempi determinati). L'iscrizione darà immediata evidenza del numero di somministrati utilizzati e permetterà conseguentemente all'organo ispettiro la rilevazione della correttezza nell'adempimento contrattuale, sia per i soli somministrati che in relazione ai lavoratori con contratto a tempo determinato. Su questo vogliamo porre l'attenzione perché conoscendo la complessità e l'articolazione delle aziende in cui molto spesso i contratti di somministrazione non vengono gestiti dalla funzione personale potrebbero verificarsi dei disailineamenti con il dettato contrattuale anche di una sola unità, il che farebbe scattare, in caso di applicazione ferrea, tutte le sanzioni eventuali. Se ci è una ipotesi plausibile allora è necessario chiederci cosa ci pu comportare in termr1 di conseguenze, alla luce dell'intervento operato per il settore edile. La prima conseguenza è che sicuramente si tratta di un inadempimento contrattuale che il Sindacato pu richiedere di far cessare riportando i numeri a quanto pattuito (con tutte le ovvie conseguenze in termini di operatività e budget). L'inadempimento contrattuale reca in sé per un ulteriore effetto (con conseguenze ben pi gravi) legato al Durc. Il rischio, dell'inadempienza alla norma contrattuale, è quella di non poter utilizzare o di vedersi revocate le agevolazioni contributive e normative previste dalla legge e anche di non poter avere il visto di conformità previsto per l'instaurazione dei contratti di apprendistato, con gravi ripercussioni sui budget consuntivi e preventivi. Questo dicevamo (in passato) e sembra che il rinnovo edile dia ragione a questa tesi. Il problema si è aperto e riguarda anche i tempi determinati che anch'essi risentono di limiti quantitativi e molto spesso, essendo fungibili con i somministrati, intrecciano con questi ultimi le percentuali (come abbiamo visto per i chimici). Sarà forse dunque necessario definire nei contratti cosa sia inadempimento contrattuale per le parti e quali sono i limiti di tolleranza che gli stessi contratti possono darsi, od ancor pi i rimedi per l'inadempimento stesso; l'analisi e la definizione di ci potrebbe rientrare nella libertà delle parti. Il rinnovo edile ha posto in maniera molto forte la questione alle parti sociali ed il compito di risolverla, è dunque importante che questo aspetto nelle future trattative venga considerato e trattato, dando anche delle definizioni normative all'interno del contratto stesso.
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