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"Valutazione rischi "
fonte Italia Oggi, Rosa Silenziario / Sicurezza sul lavoro
18/06/2010 - Alcuni lettori di ItaliaOggi hanno chiesto un parere sull'interpretazione dell'art. 25 del dlgs n. 81/08 riguardo all'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro del medico competente prevista dal co. 1 lett. a) e, pertanto, all'obbligatorietà o meno della nomina del medico competente prevista dal co. 1 lett. a) e, pertanto, all'obbligatorietà o meno della nomina del medico competente nei casi in cui la sorvrglianza sanitaria non sia prevista. Il dlgs n. 81/08, all'art. 25 co. 1 lett. a), attribuisce in primis al medico competente i compiti di collaborare con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, di effettuare la sorveglianza sanitaria ove prevista. Già da una prima lettura, si evince chiaramente che con il Testo Unico, il medico competente non deve limitarsi ad effettuare le visite mediche ai lavoratori ma viene considerato un consulente del datore di lavoro in materia sanitaria. Si può, difatti sostenere che la funzione oggi assegnata al medico competente è duplice: quella di collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e quella di effettuare dietro nomina, la sorveglianza sanitaria, se preventivamente ne sia stata ravvisata la necessità. Ma chi può stabilire preventivamente se sia necessario o meno effettuare la sorvrglianza sanitaria, se non il medico competente in veste di consulnte sanitario? Questa valutazione, in assenza del parere di tale figura professionale, rimarrebbe, come spesso di fatto accade, a carico del datore di lavoro, il quale quasi sempre non ha competenze professionali per fare valutazioni di ordine sanitario. Tuttavia, dopo aver previsto una consulenza medico-professionale di così ampia portata, il Legislatore cade in contraddzione sostenendo, all'articolo 29, che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41; da una lettura critica dell'articolo 29 si potrebbe dedurre che la collaborazione del medico competente nell'effettuazione della valutazione dei rischi sia richiesta solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato individuato l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Tuttavia, al di là delle contraddizioni che è possibile riscontrare, dopo una lettura critica e coordinata del Testo Unico, si può concludere affermando che il legislatore ha voluto l'intervento dei medici competenti nelle aziende in due momenti: il primo, prima ed a prescindere dalla sorveglianza sanitaria, di collaborazione medico-professionale finalizzata alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; l'altro momento, successivo ed eventuale, della effettuazione della sorveglianza sanitaria medesima nonchè di tutte le procedure ad essa connesse.
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