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"Formazione non solo per grandi"
fonte Italia Oggi / Formazione ed informazione
21/06/2010 - L'obbligo di aggiornamento periodico della formazione dei rappresentanti dei lavoratori (Rls) vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Quanto al contenuto di tale aggiornamento occorre far riferimento alla contrattazione collettiva nazionale (ccnl), che ne disciplina anche le modalità, fissando comunque una durata minima di 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Lo precisa il ministero del lavoro in risposta ad appositi quesiti (Faq). Il rappresentante dei lavoratori. Il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) ha aggiornato e diviso in tre tipologie la figura del «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: 1) aziendale, 2) territoriale e 3) di sito. Il rappresentate aziendale è la figura prevista in tutte le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori. Viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; in mancanza di queste ultime, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Il numero (c'è un limite minimo che va rispettato), le modalità di designazione o elezione nonché il tempo di lavoro retributivo e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni vengono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Il rappresentante aziendale non è figura obbligatoria nelle aziende o nelle unità produttive con meno di 16 lavoratori; in tal caso infatti può essere sostituito da un soggetto, individuato e incaricato per più aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo (il «rappresentante territoriale»). Il rappresentante territoriale esercita le competenze proprie del rappresentante per la sicurezza con la particolarità di essere impegnato in più aziende o unità produttive (con meno di 16 lavoratori). La sua elezione o designazione avviene con le modalità che saranno fissate con accordi collettivi o, in via sostitutiva, con decreto ministeriale. Infine, il rappresentante di sito è la figura obbligatoria, che si aggiunge al rappresentante aziendale o territoriale, in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri. E' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori delle aziende operanti nel sito produttivo. Formazione e informazione obbligatori. Gli obblighi dell'informazione e della formazione, non nuovi per la disciplina sulla sicurezza del lavoro, si rivolgono espressamente ai «lavoratori» (articoli 36 e 37 del T.u. sicurezza). Il datore di lavoro è tenuto a osservarli nei confronti della persona che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale figura sono equiparati il socio lavoratore di coop; l'associato in partecipazione; i tirocinanti; gli allievi di istituti di istruzione e universitari e/o i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili. Per espressa previsione del T.u., limitatamente agli obblighi di formazione e informazione, al novero dei lavoratori devono aggiungersi anche i lavoranti a domicilio e i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati. La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, se presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non pu comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Le competenze acquisite vanno registrate nel libretto formativo del cittadino, se concretamente disponibile (cioè se attuato a livello regionale). Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di ispezione tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di vigilanza. Gli obblighi di formazione per il Rls. Relativamente al rappresentante dei lavoratori per ha sicurezza (Rls) è state chiesto al ministero di esplicitare quiali sono gli obblighi di formazione. Il miinistero, in primo luogo, ha evidenziato che la materia della formazione attiene alla competenza delle regioni e delle province autonome; quindi ha fornito indicazioni solo di carattere generale. Il T.u., ha spiegato il ministero, nel valorizzare la formazione dei lavoratori come uno dei principali strumenti di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, detta come principio comune generale in materia di formazione dei vari soggetti, quello di adeguatezza e di efficacia in relazione ai rischi specifici connessi a ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. In materia di formazione dei Rls, ai sensi dell'articolo 50 lettera g), questi hanno il diritto (a cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro di provvedervi, sanzionato ai sensi dell'articolo 55, comma 5, lettera a) a ricevere una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'articolo 37, senza alcun onere a carico del lavoratore. In particolare, tale norma prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei Rls sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi dettati dalla norma stessa, fra i quali si sottolinea in particolare la formazione sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Infine, il ministero ha sottolineato l'imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, e dalla sua commisurazione ai rischi specifici connessi ad ogni realtà produttiva e singola posizione lavorativa, principio che non può ritenersi inverato nel caso di una formazione interamente, o prevalentemente, a distanza, che perderebbe, pertanto, il suo stretto legame con l'ambiente di lavoro e la valutazione dcl rischio L'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del Rls. In risposta ad altro specifico quesito, relativo all'obbligo ed obbligati all'aggiornamento del Rls, il ministero ha richiamato quale fondamento normativo la previsione di cui al comma 6 del citato articolo 37, secondo cui «la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovo rischi»,Ai sensi di tale norma, che costituisce diretta emanazione del generale principio in tema di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati. Quindi anche le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 16.
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