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"Ponteggi, necessaria la presenza del preposto"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
26/07/2010 - La Corte di Cassazione interviene con sentenza 23936/2010 in materia di responsabilità dei preposti, riconoscendo un loro dovere di presenza e sorveglianza per le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali. Nel caso di specie, un operaio era caduto da un ponteggio di un cantiere edile ove erano in corso lavori per costruzione di un fabbricato, riportando gravi fratture. Il datore era stato accusato di non aver predisposto misure idonee a garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori e di non aver curato la presenza di un preposto incaricato di controllare le operazioni di montaggio di opere provvisionali alle quali era intento il lavoratore. In sede di ricorso era stato affermato dal ricorrente (datore di lavoro) che era comunque presente sul luogo dell'infortunio un incaricato della sicurezza del cantiere. La Corte sottolinea, però, che costui ha compiti diversi rispetto al soggetto preposto alla direzione dei predetti lavori che, secondo il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 17, devono essere eseguiti sotto la diretta e costante sorveglianza del preposto.
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