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"Denuncia all'Inail più semplice"
fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Responsabilità sociale
26/08/2010 - Più semplice la denuncia di malattia professionale all'Inail. Se effettuata in via telematica il datore di lavoro non deve corredarla di certificato medico, che dovrà inviare soltanto su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato già presentato dal lavoratore o dal medico certificatore. Lo stabilisce la delibera del commissario straordinario n. 42 del 14 aprile contenente la modifica dell'articolo 53 del T.u. infortuni (dpr n. 112411965), approvata dal ministero del lavoro con il dm 30 luglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a. 197/2010. Adempimenti Inail. Il rapporto assicurativo con l'Inail comporta alcuni adempimenti a carico del datore di lavoro e dellavoratore, anche sul versante delle prestazioni. In caso d'infortunio sul lavoro oppure di insorgenza di una malattia professionale, per esempio, il lavoratore deve darne immediata notizia al suo datore di lavoro; quest'ultimo, di conseguenza, è obbligato a informarne l'Inail. L'atto mediante il quale il datore di lavoro fornisce notizia all'Inail è chiamato «denuncia» (che sarà di infortunio o di malattia professionale a seconda dei casi), ed è disciplinato dall'articolo 53 del T.u. Due gli eventi tutelati: l'infortun:io sul lavoro e la malattia professionale. La prima tutela compreinde tutti i casi d'infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte oppure un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un'inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per pi di tre giorni. In via di principio la denuncia d'infortunio va presentata all'Inail dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso) entro 2 giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi di astensione dal lavoro superiore a tre giorni. La denuncia di malattia. La seconda tutela è la malattia professionale, ossia qualunque patologia sviluppatasi per effetto del lavoro svolto, comportante un'incapacità al lavoro o la morte del lavoratore. La denuncia di malattia deve sempre essere presentata alla sede Inail competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso) entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico. il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro della malattia contratta, entro 15 giorni dalla manifestazione dei primi sintomi, per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione. Il datore di lavoro, di conseguenza, è tenuto a farne denuncia all'Inail; non farlo comporta pensati sanzioni: euro 129,00 in caso di mancata indicazione del codice fiscale del lavoratore ammalatosi; da euro 1.290,00 a euro 7.745,00 in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta. Le denunce viaggiano online, senza certificato. La telematica ha contagiato anche gli adempimenti Inail, con un beneficio di semplificazione per le imprese e i consulenti. Dal 30 marzo 2004 opera la procedura telematica per l'invio/ricezione delle denunce di infortunio sul lavoro; dal 25 gennaio scorso, inoltre, i datori di lavoro e/o i loro delegati (consulenti dellavoro e altri professionisti) possono trasmettere on-line anche le denunce di malattia professionale. L'avvio della procedura telematica ha prodotto la facilitazione del venir meno della trasmissione, all'Inail, del certificato medico. Cosa già successa per i certificati d'infortunio e che adesso l'Inail consente anche per i certificati di malattia. La novità, approvata dal ministero del lavoro con il dm pubblicato sulla G. U., arriva al fine di «razionalizzare la procedura», come si legge nella delibera n. 42/2010. Consiste nell'aggiunta di un periodo al comma 5, dell'articolo 53 del Tu. Inail. La nuova disposizione stabilisce che, qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
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