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"Attività commerciali, approvata la nuova regola tecnica"
fonte Redazione Antincendio / Rischio incendio
27/08/2010 - È stato pubblicato in gazzetta ufficiale del 12 agosto scorso il decreto del 27 luglio 2010 che riporta l’ “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di queste attività, viene fornita una specifica regola tecnica in allegato, ricordando che essa non si applica per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto laddove sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio e siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Nell’art. 4 comma 2 e 3 del decreto si regola l’applicazione della regola tecnica in occasione di opere di ristrutturazione che comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio o la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume. Le nuove disposizioni tecniche si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume.Per le nuove attività commerciali, il comma 4 prevede che i progetti sottoposti ai competenti Comandi provinciali (ai fini dell’acquisizione del parere di conformità), in data antecedente alla entrata in vigore del nuovo decreto, saranno esaminati dai Comandi medesimi con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.Sarà comunque possibile avvalersi della regola tecnica su base volontaria, sia in caso di ristrutturazione dell’attività commerciale esistente (comma 3 articolo 4) che di apertura di nuova attività (comma 4 articolo 4). Infine, per quanto attiene ai centri commerciali con superficie superiore a 400 mq, nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.
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