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"Nei cantieri lavoratori ai raggi X"
fonte Italia Oggi , Daniele Cirioli / Edilizia
03/09/2010 - Dal prossimo 7 settembre, la tessera di riconoscimento deve essere arricchita di nuovi dettagli. In particolare, i datori di lavoro dovranno specificare anche la data di assunzione di ciascun lavoratore tenuto a indossarla nonché, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori autonomi, invece, dovranno indicare il nome del committente. A stabilirlo è la legge n. 136/2010, contenente il piano straordinario antimafia, che integra con proprie norme, operative da martedì prossimo, le disposizioni del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008). La tessera di riconoscimento. Munire i lavoratori con apposita tesserino è un obbligo previsto dal T.u. sicurezza. In particolare, il dlgs n. 81/2008 stabilisce, all'articolo 18, che il datore di lavoro e i dirigenti, i quali organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'obbligo è previsto nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto. Medesimo obbligo è disciplinato, sempre dal T.u., all'articolo 21 a carico dei lavoratori autonomi. Si tratta, in particolare, dei componenti dell'impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile), dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile), dei coltivatori diretti del fondo, dei soci di società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e piccoli commercianti. Tutti questi lavoratori, stabilisce il T.u., devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Le novità dal 7 settembre. Il provvedimento contro le mafie, la legge n. 136/2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196/20 10, integra le predette disposizioni del Tu sicurezza prescrivendo altre informazioni da dettagliare sulla tessera di riconoscimento. Quest'ultima, in base all'articolo 5 della predetta legge, nel caso di tessera destinata ai lavoratori di imprese, deve contenere oltre agli elementi già previsti anche la data di assunzione nonché, nelle ipotesi di subappalto, la rela tiva autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, inoltre, lo stesso articolo 5 stabilisce che la tessera contenga pure l'indicazione del committente. Come accennato, l'integrazione delle informazioni, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, dovrà avvenire a partire dal prossimo 7 settembre, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni contro le mafie. Le sanzioni. Il T.u. sicurezza disciplina la tessera di riconoscimento in due momenti: come obbligo, per i datori di lavoro, di fornirla ai propri lavoratori e come obbligo per gli stessi lavoratori di esporla. In dettaglio l'obbligo di munire il proprio personale di tale tessera è previsto a carico delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. Stesso obbligo (cioè di esporre la tessera di riconoscimento) vige anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. A carico dei datori di lavoro e dirigenti che non provvedono alla fornitura, al personale, della tessera di riconoscimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. I lavoratori che non espongono la tessera di riconoscimento sono puniti con la stessa sanzione, ma d'importo da 50 a 300 euro. Quest'ultima sanzione è prevista anche a carico dei lavoratori autonomi che non provvedono a munirsi di tessera. ADDEITI AI CANTIERI AI RAGGI X. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e La tessera di l'indicazione del datore di lavoro. IL RICONOSCIMENTO. I lavoratori autonomi devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuno la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. La tessera di riconoscimento fornita al personale occupato da impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere integrata della data di assunzione e, in caso di subappalto, della relativa autorizzazione.
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