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"Ponteggi, prorogate le licenze"

fonte Italia Oggi / Edilizia

14/09/2010 - Il T.u. sicurezza ha prorogato automaticamente per dieci anni tutte le autorizzazioni ministeriali alla costruzione dei ponteggi. Se rilasciate prima del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del T.u., il dlgs n. 81/2008), la validità si deve intendere estesa fino al 14 maggio 2018. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 29/2010 contenente le risposte a diverse richieste e quesiti di interpretazione di natura tecnica alle norme di prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota. Proroga decennale. Una prima precisazione concerne la validità delle autorizzazioni ministeriali alla costruzione e all'utilizzo dei ponteggi (articolo 131 del T.u.). Questa validità, che è decennale, spiega il ministero, decorre dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del T.u.) per tutte le autorizzazioni rilasciate prima di tale data (quindi fino al 14 maggio 2018). Per le autorizzazioni rilasciate dopo il 14 maggio (cioè in regime del nuovo testo unico), invece, la validità (decennale) decorre dalla data di rilascio. A chi spetta l'autorizzazione. Il ministero, inoltre, precisa che l'obbligo di ri chiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale (di cui al predetto articolo 131 del T.u.) riguarda il titolare dell'autorizzazione stessa, e non invece l'impresa utilizzatrice. Quest'ultima, pertanto, potrà continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione (che riguarda «la costruzione»; dunque, di quegli strumenti). Infine spiega che, in assenza di rinnovo decennale, l'autorizzazione ministeriale si intende automaticamente sospesa. Le basette del ponteggio. Altro quesito formulato al ministero riguarda l'obbligatorietà o meno all'utilizzo di tavole in legno per l'allestimento degli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti dei ponteggi. Il ministero spiega che questi elementi devono avere «dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere e alla consistenza dei piani di posa, in modo da non superarne la resisteriza unitaria» Pertanto conclude, non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare la partizioue, a condizone però che risultino soddosfatte predette condizioni.

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