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"Interventi edilizi, cosa cambia con la Scia"
fonte redazione insic / Edilizia
21/09/2010 - Con l’introduzione della Scia Segnalazione certificata di inizio attività da parte della Manovra 2010 è stata sostituita la Dia, Denuncia di inizio attività con diversi cambiamenti nella procedura. Il Ministero della Semplificazione normativa, con una nota indica cosa cambia nella nuova procedura. Innanzitutto diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera. La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.Fra le esclusioni, viene segnalato che la nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia e sono anche esclusi i casi in cui sussistano vincoli culturali, o ci sia contrasto con gli atti imposti dalla normativa comunitaria e con quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, alle reti di acquisizione del gettito. Il Ministero chiarisce inoltre sull’applicazione della Scia in campo edile, in quanto nella manovra non veniva menzionata esplicitamente la sostituzione della denuncia di inizio attività, ma solo della Dichiarazione di inizio attività. Il Ministero sgombra il campo dai dubbi e indica che, all’articolo 49 della legge 122/2009, la segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia.Tale sostituzione non è comunque sempre automatica: la Scia non opera per interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia, mentre in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia. Inoltre, il comma 4 dell’articolo 22 riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia e comunque la sostituzione non può valere per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.
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