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"Certificati d’esecuzione lavori: indicazioni dall'Authority"

fonte redazione insic / Edilizia

27/09/2010 - L’Autorità di Vigilanza ha diffuso un comunicato contenente le precisazioni in merito all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri (di cui nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010) - di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi. Chiarisce l’Autorità che la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 deve essere inviata per conoscenza all’Autorità esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM. Anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva al 1° luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga e deve essere inviata per conoscenza all’Autorità.Vengono inoltre definite i dettagli delle comunicazioni che devono indicare nell’oggetto se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006 oppure emessi successivamente. Convezionalmente l’Autorità stabilisce che all’inizio dell’oggetto deve essere indicato il codice AX nel primo caso (C.E.L. rilasciato prima del 01.07.2006), e il codice BY nel secondo caso (C.E.L. rilasciato successivamente al 01.07.2006). Con riferimento alla determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all’Autorità, deve avere prova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa. A tal fine fanno fede: per la raccomandata a.r. la cartolina di ritorno e per la P.E.C. la e-mail attestante la ricezione. La SOA è poi tenuta a segnalare all’Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM (il numero sarà oggetto di separata comunicazione).

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