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"Il rischio sicurezza autorizza la sospensione dell'attività d'impresa"
fonte Il Sole 24 ore, Mauro Parisi / Sicurezza sul lavoro
22/10/2010 - La sospensione dell'attività imprenditoriale può scattare per legge in due occasioni. Quando l'organo di vigilanza del ministero del Lavoro riscontra - direttamente o su segnalazioni di altri organi pubblici - l'impiego di lavoratori non regolarizzati e nell'ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e dellasicurezza sul lavoro. In quest'ultimo caso la sospensione può venire disposta anche dai funzionari ispettivi delle aziende sanitarie locali che individuino la ricorrenza di alcune delle violazioni specificate dall'allegato I del Tu sicurezza.Una volta decisa la sospensione da parte degli ispettori, comunque sia, l'attività va interrotta: si tratti di cantieri edili, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento o officine meccaniche, l'istituto opera infatti nella medesima maniera. Il datore di lavoro che non ottempera all'ordine di blocco, del resto, è punito con l'arresto fino a sei mesi (se la sospensione è disposta per ragioni di sicurezza) e con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da euro 2.500 a 6.400 euro se la sospensione è per lavoro irregolare. Solo la presenza di «consistente» lavoro irregolare (almeno un quinto dei presenti) può portare al blocco, mentre sono escluse per legge le situazioni in cui il lavoratore sommerso risulti l'unico occupato dall'impresa. L'immediato effetto sospensivo derivante dalla decisione degli ispettori opera nel caso di situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. Se l'attività lavorativa in corso non può essere interrotta, il blocco opera dalla sua prima cessazione. Nelle altre ipotesi di lavoro irregolare, gli effetti della sospensione possono essere "virtuali", ossia fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo (esempio dal lunedì, se lo stop è disposto il sabato). A questo punto, sospesa l'impresa, a ragione o a torto che sia, all'imprenditore restano poche vie per giungere a una soluzione in tempi rapidi. Regolarizzare i lavoratori è senz'altro la più semplice e rapida. In tale ipotesi l'azienda dovrà fare luogo a tutti i provvedimenti di formalizzazione dei lavoratori non risultanti da scritture e da documentazione obbligatoria. La tipologia e la qualificazione del lavoro di solito può essere deciso dall'azienda, fatta eccezione - a parere del Lavoro (circolare n. 33/2009) - per i rapporti di lavoro a chiamata e i contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam. A questo punto, a totale liberazione del blocco, l'azienda deve provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva di 1.500 euro (2.500 se il provvedimento riguarda la sicurezza), che si aggiungerà alle eventuali sanzioni penali, civili e amministrative in seguito irrogate. Offerta la prova della regolarizzazione, l'ispettore che lo ha adottato provvede alla revoca.Alternativa alla regolarizzazione immediata è il tempestivo ricorso al Tar o alla direzione regionale del lavoro, se si tratta di sommerso (al presidente della giunta regionale per i provvedimenti delle Asl), su cui deve intervenire la pronuncia entro 15 giorni. Decorso inutilmente questo termine, il provvedimento di sospensione perde automaticamente efficacia.
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