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"Sicurezza, costi interni a pena di nullità"

fonte Il Sole 24 ore, Pietro Manzari / Sicurezza sul lavoro

25/10/2010 - La normativa in materia di sicurezza del lavoro prevede particolari misure per ridurre e prevenire i rischi legati alle prestazioni lavorative svolte durante un appalto. I contratti di appalto devono contenere, a pena di nullità (articolo 1418, codice civile), i costi concernenti la sicurezza del lavoro. Sono le disponibilità necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni, inoltre tali costi non sono soggetti a ribasso, secondo il disposto di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'impresaappaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto; fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. I datori di lavoro, compresi i subappaltatori,, sono inoltre tenuti sia a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto sia a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione oziai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il committente promuove altresìla cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), che deve attestare le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia. possibile, ridurre i rischi da interferenze. Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. L'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza non si applica invece ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari per la salute e la sicurezza Si ritiene che i due giorni siano da computarsi con riferimento aunarco temporale non necessariamente continuativo, ma derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche (nota del ministero del Lavoro del 12 maggio 2010). L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall' Inail. Tuttavia questa responsabilità non si applica ai danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

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