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"Sostituzione di dispositivi di apertura non marcati CE"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Rischio incendio
25/10/2010 - Un lettore ha recentemente inviato alla Redazione della Rivista Antincendio un quesito a proposito della sostituzione di dispositivi di apertura non marcati CE. Il D.M. 3 novembre 2004, infatti, prevede che entro l’11 febbraio 2011 tutti i dispositivi per l’apertura delle porte poste sulle vie di esodo non marcati CE debbano essere sostituiti anche se perfettamente funzionanti. Il lettore, a questo punto, ci ha domandato se sono previste proroghe a questo termine e cosa accade se i maniglioni antipanico non vengono sostituiti entro tale data. Sostituire dei maniglioni perfettamente funzionanti solo perché non hanno la marcatura CE sembra una forzatura al buon senso tecnico poiché, come ben noto, il maniglione deve esercitare una sola funzione: consentire l'apertura di una porta antincendio a semplice spinta secondo quanto indicato dalle norme vigenti.Il D.M. 3 novembre 2004 che prevede la sostituzione dei dispositivi di apertura non marcati CE entro la scadenza dell'11 febbraio 2011, sembra quasi che sia stato scritto solo per compiacere chi produce maniglioni, dal momento che poteva essere inserita una norma transitoria che consentisse l'utilizzo dei maniglioni già installati per un periodo più lungo e a condizioni che fossero perfettamente efficienti e sottoposti a periodiche operazioni manutentive. Se l'utenza effettua "pressioni" sul Ministero, potrebbe essere concessa almeno una sostanziosa proroga, altrimenti, in caso di verifica ispettiva, il funzionario che effettua l'ispezione, se particolarmente formalista, potrebbe prendere in considerazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 758/94 e imporre la prescrizione della "sostituzione dei maniglioni con altri marcati CE ". Il buon senso auspicherebbe però l'emanazione di una adeguata proroga temporale.
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