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"Ricorsi in 60 giorni"
fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro
03/11/2010 - Ricorsi in 60 giorni Bisognerà decidere in due mesi se ricorrere contro il licenziamento. Con il collegato lavoro, infatti, il termine per impugnare i licenziamenti individuali verrà a fissarsi a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. Lo stabilisce, tra l'altro, l'articolo 32 che rende applicabili i nuovi termini anche ai rapporti di lavoro a termine. Le novità sull'impugnazione del licenziamento arrivano con la modifica dell'articolo 6 della legge 604/1966. Viene previsto, in primo luogo, che tale impugnazione è efficace con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, e anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale. L'efficacia si perde, tuttavia, qualora entro i successivi 270 giorni il ricorso non venga depositato nella cancelleria del tribunale competente oppure non sia data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. In tale ultimo caso, se la conciliazione o l'arbitrato non vanno a buon fine, il ricorso va presentato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. I nuovi termini, inoltre, valgono anche nei casi d'invalidità e d'inefficacia del licenziamento nonché: a) per i licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo o alla legittimità del termine apposto al contratto; b) per il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; c) per il trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva a un'altra; d) per tutte le tipologie di contratti di lavoro a termine, per quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del collegato, con decorrenza dalla scadenza del termine, e per quelli già scaduti alla medesima data. Per la Cgil la novità è una «tagliola» per i precari, «una norma retroattiva molto grave, ma quello che è più grave è che molti non saranno neppure in grado di conoscere in tempo questa sbagliata novità e decadranno dal diritto».
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