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"Appalti, nel Regolamento esecutivo le sanzioni per le SOA"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Edilizia
14/12/2010 - È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270 il Regolamento esecutivo del Codice appalti, D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.Per l’entrata in vigore secondo l’articolo 253 comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) dovremmo aspettare i centottanta giorni dopo la sua pubblicazione e, quindi, il 9 giugno 2011. Nel frattempo resterà in vigore il Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999. Prevista una entrata in vigore anticipata il prossimo 26 dicembre per alcune parti: gli artt. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all’esercizio dell'attività di attestazione” e 74“Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione”.In particolare, il 26 dicembre 2010 entreranno in vigore le sanzioni per le SOA- per un massimo di 25.822 euro (art. 73, comma 1) nei casi più lievi di mancate risposte alle richieste dell'Autorità, di mancate comunicazioni e di violazione agli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione;- e sino ad un massimo di 51.545 euro (art. 73, comma 2) nei casi più gravi di trasmissione di documenti non veritieri e svolgimento dell'attività in maniera non conforme;- inoltre è prevista la sanzione della sospensione da un minimo di 120 giorni ad un massimo di un anno.Per le aziende è invece prevista una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.822 euro (art. 74, comma 1) nel caso di mancata risposta alle richieste dell'Autorità.
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