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"Quando un DURC incompleto non pregiudica la gara"

fonte redazione insic / Edilizia

24/01/2011 - Il Consiglio di Stato, con sentenza n.83/2011 torna a parlare di DURC, chiarendo che la mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al suo rilascio non comporta l'esclusione automatica di un partecipante ad un gara di appalto. Nel caso prospettato al Consiglio l'aggiudicatario di una gara per l'affidamento di lavori di manutenzione di pubblica illuminazione aveva presentato un durc in corso di validità ma non regolare, in quanto recava l'attestazione della regolarità contributiva INAIL ma non quella INPS, non essendosi pronunciata la sede INPS di riferimento. Secondo il Consiglio, la stazione appaltante non può disporre automaticamente la esclusione dalla gara neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi: nel caso infatti il DURC era valido e l’inadempienza di cui si dibatte riguarda l’INPS competente, che non si era ancora pronunciata al 28esimo giorno dalla domanda. Ciò non può ricadere sull’esclusione del partecipante alla gara. Inoltre, ricorda il Consiglio, in tema di rilascio del DURC vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. Se gli enti coinvolti nella procedura non si pronunciano, ciò non può pregiudicare l’impresa partecipante a gara, incolpevole, la cui regolarità contributiva risulta invece accertata allo scadere dei sopradetti 30 giorni.

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