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"Omessa segnalazione del rischio, a rispondere anche l’RSPP"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

07/02/2011 - Nella sentenza 2814/2011 la Corte sostiene che può profilarsi una responsabilità concorrente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'azienda per l'omessa segnalazione dei fattori di rischio e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza e di formazione/informazione dei lavoratori. Ciò vale anche nel caso in cui questo non sia titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, di cui è invece titolare il datore di lavoro. La sentenza è stata occasionata dal ricorso presentato a seguito di un incidente mortale di un lavoratore agricolo, per evidenti carenze dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di metodi di lavoro pericolosi e non segnalati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La Corte accoglie l’impostazione della Corte d’appello che ricorda come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente". Il datore di lavoro, quindi, è, e rimane, il titolare della posizione di garanzia, poiché ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento. Ciò però non esclude che possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Questi, seppur privo dei poteri decisionali e di spesa e per questo incapacitato a intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione."

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