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"Milleproroghe: prevenzione incendi negli alberghi e controllo dei serbatoi di GPL"

fonte redazione antincendio / Rischio incendio

02/03/2011 - Con 159 voti a favore e 126 contrari, lo scorso 26 febbraio è stato definitivamente approvato al Senato il decreto “Milleproroghe”, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”. Il provvedimento ufficiale, divenuto così legge, pubblicato sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2011 alla Gazzetta Ufficiale, era stato oggetto di accese discussioni tra maggioranza ed opposizione parlamentare, giungendo nuovamente al Senato a ridosso dei 60 giorni dalla nascita dello scorso 29 dicembre, dopo che il Presidente Napolitano, pochi giorni prima, aveva sottolineato l’incostituzionalità di alcuni aspetti contenuti nel decreto. Tra le varie proroghe particolare attenzione va posta a quella dell’obbligo di adeguare alle disposizioni di prevenzione incendi le strutture ricettive con oltre 25 letti e a quella per il controllo dei serbatoi di GPL. Infatti, all’articolo 1, viene fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla Legge (con la possibilità che sia disposta, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un’ulteriore proroga dei termini fino al 31 dicembre 2011). In particolare, si fa riferimento al Decreto 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 23, comma 9, che riguarda l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994. Inoltre, all’art. 16-septies, viene trattato l’argomento relativo ai termini entro i quali sottoporre a controllo i serbatoi ubicati presso i depositi GPL di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 14 maggio 2004: resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. Qualora non vengano eseguite le verifiche descritte, il proprietario dovrà obbligatoriamente collocare il serbatoio fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

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