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"Durc, una circolare regola il rilascio telematico"

fonte redazione insic / Edilizia

01/04/2011 - Abbiamo già precedentemente riportato del recente aggiornamento del software da utilizzare per inoltrare la richiesta (DURC 4.0), ora per il rilascio del DURC si apre la nuova procedura telematica con il completo rinnovamento dello Sportello Unico Previdenziale (Sportellounicoprevidenziale.it) con nuove funzionalità web per lo sportello virtuale unico. La recente circolare del 22 marzo 2011 conferma la validità trimestrale del DURC, da richiedere per via telematica, da parte di tutte le "amministrazioni aggiudicatrici" alle quali INAIL, INPS e Casse edili forniscono l'accesso al servizio online tramite PIN identificativo sul sito dello Sportello. Nell’atto ministeriale si chiarisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture, anche di modesta entità. Inoltre,deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi delle procedure pubbliche. Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, si applica il criterio dello “scostamento non grave” che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. Nessuna possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave”. Per i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva. La circolare ricorda che il DURC va chiesto anche per la valutazione dei lavori di cui all’articolo 86 del Regolamento25, per il rilascio dell’attestazione SOA, per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Disposizioni più specifiche che riguardano le funzionalità dello Sportello Unico sono riportate nel paragrafo 3 e riguardano i tempi e l’iscrizione dei soggetti interessati e le procedure di info e password. In particolare, con la nuova versione 4.0, gli utenti registrati come stazioni appaltanti pubbliche e SOA accedono al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell’utenza (persona fisica) e non più con gli attuali “codici utente” che iniziano, rispettivamente, con “SA” e “SOA”.

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