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"Il certificato acustico sostituisce il progetto."
fonte Il Sole 24 Ore, Ezio Rendina / Rischio Rumore
16/05/2011 - Il decreto sviluppo semplifica anche il fronte degli adempimenti acustici. Il comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del DL 70/2011 prevede che l'autocertificazione asseverata da tecnico abilitato sostituisca la progettazione acustica finalizzata al raggiungimento dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal Dpcm del 5 dicembre 1997. Infatti, in base alla normativa del 1997, ogni edificio, qualunque sia la sua destinazione d'uso - fatta eccezione solo per gli edifici ad uso esclusivamente produttivo - deve avere un certo isolamento acustico dalla rumorosità esterna, dalla rumorosità degli impianti dell'edificio stesso e dai confinanti nell'edificio stesso ("i vicini"). Nella prassi non è raro imbattersi in situazioni in cui la qualità progettuale, condotta da un tecnico competente in acustica ai sensi della legge 447/1995, lascia a desiderare, con la conseguente realizzazione di opere che non soddisfano i requisiti minimi di legge. Le cause giudiziarie sono moltissime, le richieste di indennizzo da parte da parte degli acquirenti, nei confronti del venditore dell'immobile, altrettante. Per affrontare questo problema, il Parlamento ha emanato nel 2010 una delega al Governo che ha già predisposto un nuovo decreto che prevede, tra l'altro, anche la classificazione acustica obbligatoria per tutti i nuovi edifici e per quelli esistenti dati in locazione. Il passaggio dal progetto all'autocertificazione asseverata si inserisce in questo scenario normativo e giudiziario. Tuttavia, se già oggi appare difficile centrare il rispetto dei requisiti acustici minimi con un "progetto", c'è da chiedersi se domani non sarà ancora più complicato puntare ad una determinata classe acustica senza il progetto. MOlto dipenderà dal caos concreto, ma è verosimile pernsare che un tecnico coscienzioso, chiamato ad avvallare sotto la propria personale responsabilità il rispetto dei parametri di legge - perchè questo è il senso dell'autocertificazione - debba comunque aver svolto un progetto di calcolo analitico e dettagliato. Detto diversamente, una buona autocertificazione non dovrebbe poter fare a meno del progetto, ed è bene che il committente ne tenga conto al momento del conferimento dell'incarico. La semplificazione quindi, dovrà in concreto essere modulata con queste esigenze, anche se un committente "poco scrupoloso"potrebbe avere un'arma in più per pretendere meno rigore dal professionista. Allo stesso modo, nel comma 5 dello stesso articolo del decreto, si prevede che anche la "valutazione previsionale del clima acustico" per le residenze nei Comuni dotati di piano comunale di azzonamento acustico, prevista dalla legge 447/1995, articolo 8, comma 3, sia sostituita da una autocertificazione di un tecnico competente in acustica al posto dell'attività di progettazione normalmente svolta oggi, che prevede un'analisi fonometrica di 24 ore supportata da calcoli sull'evoluzione del clima acustico dell'area che ospiterà l'intervento edilizio e conseguentemente sulla compatibilità di tale clima acustico con l'intervento previsto. In caso di incompatibilità il costruttore dovrà prevedere idonee opere di mitigazione sonora (ad esempi, barriere antirumore, serramenti più silenziosi, ecc..).
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