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"Ruralità dei fabbricati a richiesta "

fonte Italia Oggi di Fabrizio G. Poggiani / Edilizia

16/06/2011 - Entro il 30 settembre la domanda per l'accatastamento. Ruralità a richiesta del contribuente. Entro il prossimo 30 settembre, infatti, i contribuenti potranno richiedere, con apposita domanda e autocertificazione della presenza dei requisiti, l'accatastamento alle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» (strumentali) dei fabbricati rurali. Questo ciò che emerge dalla lettura dell'emendamento approvato al dl n. 70/2011 (cosiddetto «decreto sviluppo») avente a oggetto il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati. In sostanza, il legislatore tributario, anziché confermare la ruralità nel rispetto dei requisiti indicati dai commi 3 e 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994, a prescindere dalla categoria catastale, prende atto di quanto sancito dalla Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 18565/2009) che richiedeva il classamento nelle citate categorie. Come indicato nell'emendamento, ai fini del riconoscimento della ruralità alla costruzione e posto il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal comma 3 (abitativi) e oggettivi indicati dal comma 3-bis (strumentali), del dl n. 557/1993, il soggetto interessato potrà presentare entro il 30/09/2011 una domanda di variazione della categoria catastale attribuita al fabbricato posseduto, alla quale dovrà essere allegata un'autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti appena richiamati, ai sensi del dpr. 445/2000. Entro il 20/11/2011, l'Agenzia del territorio dovrà convalidare la richiesta e attribuire, all'immobile indicato dal soggetto interessato, una delle due categorie indicate, previa verifica della presenza dei requisiti di cui all'art. 9, dl n. 557/1993; nel caso in cui l'agenzia, entro detto termine, non si sia pronunciata, il contribuente potrà utilizzare la categoria catastale richiesta, provvisoriamente, per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui la categoria richiesta sia negata dall'ufficio del Territorio con decreto motivato, il contribuente entro il 20/11/2012 deve procedere al pagamento delle imposte dovute sul fabbricato, oltre agli interessi e le sanzioni in misura doppia, rispetto a quelle applicabili in via ordinaria. Al fine di poter presentare l'istanza indicata, il ministero dell'economia emanerà uno specifico decreto che definirà le modalità applicative e la documentazione necessaria per la certificazione, nonché quella necessaria per la convalida della stessa autocertificazione, anche se acquisita in sede di accertamento dal Territorio o dall'amministrazione comunale competente per territorio. Sul punto emergono non poche perplessità, innanzitutto perché la categoria «A/6», per stessa ammissione del Territorio (nota n. 10933/2010 e audizione 22/02/2011), è caduta in disuso e, di fatto, soppressa (Ministero delle Finanze – dipartimento del territorio – circolate 18/T/2000), nonché utilizzabile solo per quelle abitazioni di «tipo rurale» in possesso di determinati requisiti (assenza di disimpegni, assenza di servizi igienici all'interno, finiture e pavimentazioni di qualità inferiore a quelle di edilizia popolare, ecc..), mentre la categoria «D/10» (circolare 7/T/2007 e nota n. 10933/2010) è assegnata, attualmente dagli uffici periferici del Territorio, solo in presenza di immobili oggettivamente «strumentali» e che rispettano i requisiti indicati dal comma 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993, ma di grandi dimensioni (si parla di un'ampiezza di almeno 500 mq.). Infine, con il decreto attuativo del ministero delle finanze, sarà opportuno definire anche le conseguenze nel caso in cui il diniego non facesse riferimento al mancato rispetto dei requisiti di ruralità, ma alla struttura dell'edificio, per il quale è stata richiesta la variazione da parte del contribuente.

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