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"Servizio mensa negli ospedali, come qualificare gli scarichi"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Ambiente
20/06/2011 - La Corte di Cassazione con sentenza n. 16446/2011 si trova a decidere in materia di responsabilità per scarico di reflui industriali di un ospedale. Un tribunale aveva condannato il direttore operativo di una società che svolgeva il servizio di confezionamento e smistamento del vitto dell'ospedale, e che scaricava acque reflue industriali, con recapito nella fognatura, in concentrazioni superiori a quelle indicate dalla legge. Con ricorso il direttore sosteneva che i reflui, in quanto costituiti esclusivamente da acque provenienti dal lavaggio di vassoi e stoviglie, dovevano considerarsi di natura domestica e, come tali, soggetti alla relativa disciplina. La Corte però giudica infondato il ricorso e ravvisa che, sulla distinzione tra acque reflue "domestiche" ed "industriali", la giurisprudenza prevede che entrambe le tipologie possono derivare da attività di servizi con la conseguenza che l'elemento determinante di distinzione va individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche. Nel caso di specie deve sicuramente escludersi la provenienza dei reflui dal metabolismo umano, tanto più che per qualificarle domestiche occorre verificare le caratteristiche chimiche e fisiche delle acque reflue che devono essere corrispondenti non tanto per quantità, quanto per qualità a quelli derivanti dai comuni nuclei abitativi. Nel caso in esame viene presa in considerazione la autonomia fisica e qualitativa dello scarico rispetto all'impianto fognario dell'ospedale, alla quale ben poteva ritenersi corrispondente un altrettanto autonomo regime autorizzatorio, specie in considerazione dei fatto, non ignorato dal primo giudice, che lo scarico dell'ospedale aveva caratteristiche del tutto diverse, ed era infatti assimilato a scarico per acque reflue domestiche.
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