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"Usuranti, più tempo alle imprese "
fonte Il Sole 24 Ore - Nevio Bianchi, Barbara Massara / Sicurezza sul lavoro
21/06/2011 - Prorogato al 31 luglio il termine per l'invio alla Direzione provinciale del lavoro della comunicazione da parte dei datori di lavoro presso i quali si svolgono lavorazioni ripetitive, come descritte dall'articolo 1, comma 1, lettera c ) del decreto legislativo 67/2011. Lo comunica il ministero del Lavoro con la circolare 15/2011 nella quale vengono illustrati e chiariti gli adempimenti più immediati legati all'entrata in vigore del decreto n. 67, che introduce agevolazioni per il conseguimento della pensione a favore dei lavoratori addetti a lavorazioni cosiddette "usuranti". Il primo adempimento, dal punto di vista cronologico, sarebbe dovuto scadere, prima della proroga accordata dal ministero del Lavoro, entro il 25 giugno, 30esimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento e consiste in una comunicazione indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro con la quale i datori di lavoro denunciano l'esistenza, nelle proprie aziende, di lavorazioni che hanno i requisiti indicati nella articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 67/2011. In prossimità della vecchia scadenza il provvedimento individua altresì il modulo che le aziende devono utilizzare per assolvere al nuovo obbligo (modulo "Lav-US" disponibile da sul sito del ministero). Il Lavoro chiarisce che le imprese soggette a questo primo obbligo sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che soddisfino tutti e tre i requisiti indicati nella norma e cioè: - attività nelle quali si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del Codice civile come poi regolamentati dai diversi contratti collettivi. L'articolo 2100 è quello che disciplina il lavoro a cottimo, cioè quello in cui il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quello in cui la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione; - attività nelle quali si applica un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; - attività che, oltre a essere caratterizzate dalle modalità di lavoro sopra descritte, rientrano in una delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni il cui elenco è allegato al decreto legislativo (si veda la tabella Inail qui a fianco). Il fatto che tutti e tre i requisiti devono essere presenti vuol dire che non basta rientrare in una delle attività individuate in base alla tariffa Inail (ad esempio Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, eccetera) per essere tenuti all'obbligo della comunicazione, ma occorre anche che l'attività sia organizzata secondo lo schema del lavoro a catena così come, al contrario, non basta che i lavoratori siano retribuiti secondo il sistema del cottimo, ma occorre anche che l'attività rientri in una di quelle individuate in base alla tariffa Inail. La bussola dell'adempimento PER I LAVORATORI CON LINEA A CATENA 01| I SOGGETTI OBBLIGATI I datori di lavoro che svolgono le lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) del Dlgs 67/2011 (processi produttivi in serie con linea a catena) 02|I DESTINATARI Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e istituti previdenziali 03|IL TERMINE Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, e solo in sede di prima applicazione, entro il 25 giugno, con possibilità di slittamento fino al 31 luglio 2011, senza applicazione di sanzioni 04| MODALITÀ Va compilato il modello «LAV-US» (www.lavoro.gov.it) PER I LAVORATORI NOTTURNI 01|I SOGGETTI OBBLIGATI I datori di lavoro che, impiegando lavoratori notturni (articolo 1, comma 1, lettera b) del Dlgs 67/2011, eseguono lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici 02| I DESTINATARI Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e istituti previdenziali 03| TERMINE Annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, solo per il 2010, il termine è il 30 settembre 2011 04| MODALITÀ In via telematica, attraverso il modello «LAV-NOT» (disponibile su www.lavoro.gov.it dal 20 luglio) Gli addetti a cicli produttivi a catena in base alla classificazione Inail 1462 Prodotti dolciari, addiviti per bevande e altri alimenti 2197 Lavorazion e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, produzione di articoli finiti, eccetera. 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico. 6411 Costruzione di autoveicoli e rimorchi. 6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento. 6582 Elettrodomestici. 6590 Altri strumenti ed apparecchi. 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, eccetera. 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
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