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"La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e POS"
fonte puntosicuro.it / Edilizia
07/07/2011 -
Indicazioni e informazioni sul piano operativo di sicurezza, sui compiti del datore di lavoro edile e sulla progettazione operativa.La valutazione dei rischi di fase e di sotttofase, le prescrizioni generiche e specifiche per la sicurezza.
Continuiamo la presentazione di alcuni degli interventi del convegno organizzato dalla ASL TO3 « La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali», convegno che si è tenuto ad Avigliana (TO) il 28 aprile 2011.
Dopo aver parlato di evoluzione normativa in relazione all’obbligo di valutazione dei rischi, ci soffermiamo oggi su alcuni aspetti specifici della valutazione nel mondo edile.
E lo facciamo presentando alcuni contenuti dell’intervento dal titolo “ La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e piano operativo di sicurezza” a cura del dott. Michele Montrano (ASL TO3). Nell’intervento vengono delineati i
principoli rischi che si possono verificare in un cantiere:
- rischi dovuti a carenze organizzative;
- rischi dovuti a interferenze;
- rischi dovuti al lavoro specifico.
Dopo aver indicato alcune delle azioni atte a prevenire tali rischi, l’intervento si sofferma sul piano operativo di sicurezza.
Il piano operativo di sicurezza (POS) è il “documento che deve essere redatto ai sensi del Descreto legislativo 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a), dal datore di lavoro dell'impressa esecutrice, per ciascun cantiere ove l'impresa opera”. Il “piano operativo di sicurezza è redatto dal datore di lavoro delle imprese esecutrici.
Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto, in riferimento al singolo cantiere interessato”.
Tale piano “deve essere considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento” (PSC).
In particolare per gli aspetti generali e di coordinamento “la valutazione si dovrà rifare al piano di sicurezza e coordinamento, mentre il piano operativo di sicurezza dovrà sviluppare la valutazione dei rischi di fase e di sottofase”.
E dalla
valutazione dei rischi di fase “discenderanno l’individuazione delle misure di prevenzione (non definite in via generale dal PSC) e dei DPI.
La valutazione dei rischi di impresa dovrà definire nel POS anche le misure di prevenzione secondaria (sorveglianza sanitaria, informazione e formazione)”.
Quindi il POS “deve quindi costituire un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza”. L’intervento si sofferma anche sui
compiti del datore di lavoro edile:
- “analisi dei rischi che deve essere condotta per tutte le fasi di lavoro che sono previste nel cantiere;
- analisi studiata ha fondo in modo tale da consentire per ogni fase di lavorazione, l’individuazione e l’indicazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e di quanto altro necessario per la tutela dei lavoratori”.
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