News
"D.P.R. per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti confinati"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
22/08/2011 -
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto del Presidente della
Repubblica che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di
sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d.
“ambienti confinati”).
Il decreto approvato, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Maurizio Sacconi, introduce innovative misure di innalzamento della
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d.. “ambienti
confinati”), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili. Il provvedimento,
fortemente voluto dal Ministro Sacconi, è il risultato di un lavoro che ha
coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di
predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali
contesti lavorativi.
Ciò in quanto le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono
drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni –
tra i quali, solo a volere ricordare alcuni tra gli episodi più recenti, le
stragi di Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti),
Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e Capua (11 settembre 2010, 3 morti) –
richiedono l’innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli
operatori impegnati negli “ ambienti
confinati”. Pertanto, il provvedimento impedisce che in simili contesti
possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque,
perfettamente a conoscenza dei rischi delle lavorazioni e di quelli propri degli
ambienti nei quali si svolga l’attività lavorativa.
Più nel dettaglio, in via di estrema sintesi, le misure previste dal
provvedimento sono le seguenti:
- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli
obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento –
oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi
che sono propri degli “ ambienti
confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali
contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato,
compreso il datore di lavoro;
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi
dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere
protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di
lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi
propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in
relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso
corretto di tali dispositivi;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al
30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti
confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti
(in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che
sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo
che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza
maturata in concreto);
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa
della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale
contributo all’ente bilaterale di riferimento;
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi
dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della
“filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto
è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di
lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte
dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga
certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che
quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’ appalto,
debba essere garantito che:
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno
impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di
tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli
legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere
svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e,
comunque, non inferiore ad un giorno;
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante,
adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in
cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si
realizzino;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di
inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura
di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri
di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso
di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza
sul lavoro.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1106 volte.
Pubblicità