"Attestazioni soa: Dall'Autorità un manuale sui requisiti -"
fonte LavoriPubblici.it / Normativa
Elaborato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture un Manuale per l'accertamento dei requisiti Soa, come
previsto dal nuovo Regolamento del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n.
207/2010.
Il documento, spiega l'Ance, individua le corrette modalità cui
devono attenersi sia le imprese in sede di istanza di attestazione sia le Soa
per la verifica dei requisiti.
1. Considerazioni Generali
Con
l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti,
l'Autorità ha predisposto un "Manuale" per l'accertamento dei requisiti di
qualificazione SOA ex articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010. Le prescrizioni
contenute sono applicabili ai contratti di qualificazione stipulati e alla
documentazione emessa o rilasciata dopo la data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del "Manuale".
Il documento individua le corrette modalità
operative cui devono attenersi le SOA, tenuto conto che, qualora la
documentazione sia prodotta in originale dalle imprese, le stesse ``
possono
limitare la verifica ad un riscontro formale dell'autenticità della
documentazione, e procedere in ulteriori verifiche presso i soggetti depositari
e/o emittenti qualora vengano in rilievo anomalie e/o
irregolarità```.
L'inciso consente una semplificazione della procedura di
qualificazione, perché evita che possa essere confuso il documento che comprova
il requisito con lo stesso requisito da verificare.
2. Lavori
eseguiti
Tra gli aspetti piu` positivi del "Manuale" vi è, senza dubbio,
la verifica dei
lavori pubblici eseguiti dall'impresa, qualora i relativi
certificati non compaiano sull`Osservatorio. Infatti, la SOA, dopo aver svolto
una rigorosa verifica della documentazione esibita potrà procedere al rilascio
degli attestati
trascorso un periodo minimo di trenta giorni dalla data
di ricezione da parte dei destinatari delle richieste di conferma (
cfr.
anche Comunicato alle SOA n. 62/2010 e Determinazione n. 6/2010).
La
disposizione evita il blocco delle attestazioni causate dai ben noti ritardi
delle pubbliche amministrazioni nell'inserimento dei certificati on-line; in tal
modo le imprese attestate non potranno esser penalizzate, nella dimostrazione
dei lavori eseguiti, dai ritardi delle amministrazioni.
Per quanto riguarda,
più in generale, la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali
(art. 78 del Regolamento) e speciali (art. 79 del Regolamento), presentate dai
soggetti cui rilasciare l'attestato, l'attenzione dell'Autorità si è concentrata
sui lavori privati.
Nei
lavori eseguiti per soggetti non sottoposti alla
disciplina del Codice e del Regolamento è, infatti, prevista la necessità di
acquisire il
certificato di regolare esecuzione (peraltro raramente
presente a valle di questi lavori). L'Autorità, ritiene che tale certificato,
assolvendo ad una funzione diversa, non può considerarsi intercambiabile con il
certificato di esecuzione dei lavori. Una parziale deroga è presente, invece,
per lavori di piccola entità, per i quali persiste, comunque, l'onere della SOA
di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante la
corretta esecuzione del contratto.
Del tutto nuova è, la necessità di
reperire, per i lavori eseguiti per conto terzi, copia delle
fatture
corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti e, per i lavori in
proprio, copia dalle
fatture o diversa documentazione corrispondenti
all'acquisto di materiali e servizi corrispondenti ad eventuali
subappalti.
Ad ulteriore garanzia dell'effettiva esecuzione dei lavori,
la SOA è tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità, presso i soggetti
committenti, non solo del certificato di esecuzione dei lavori, ma anche del
contratto e delle fatture emesse; la stessa SOA provvede, altresì, al riscontro
di veridicità presso l'Ente che ha rilasciato il permesso o che risulta
depositario della denuncia di inizio attività, presentati
dall'impresa.
Rimangono, invece, forti perplessità sull'applicabilità in
concreto della disciplina prevista per i certificati di esecuzione
lavori
eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia sia per quanto
riguarda, ad esempio, la nomina del tecnico di fiducia del Consolato sia per
quanto attiene la redazione degli stessi certificati con l'indicazione dei
subappalti.
3. Requisiti economici
In merito ai requisiti
speciali di carattere economico, rappresenta un elemento di snellimento della
qualificazione la possibilità per la SOA di acquisire direttamente i modelli
Unico (previo protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate), nonché i bilanci
depositati dalle società di Capitali e dai Consorzi stabili presso le banche
dati della C.C.I.A.A. (
cfr. art. 70, comma 2 del
Regolamento).
4. Direzione tecnica
Nel documento è confermato
il nuovo limite per la Direzione Tecnica su beni tutelati, in base al quale non
è più possibile che l'incarico possa essere affidato a soggetti dotati di
esperienza acquisita come direttore di cantiere; tale possibilità è consentita
solo per le categorie OS2-A e OS2-B per le classifiche inferiori alla III
(
cfr. l'art. 357, comma 29 del Regolamento); sono, invece, escluse le
categorie OG2, per la quale è necessario il possesso di
laurea in
conservazione di beni culturali o in architettura, e OS25, riservata ai
soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto del Ministero per i beni e
le attività culturali di cui all'articolo 95, comma 2, del Codice (
cfr.
art. 248, comma 5, del Regolamento).
In ragione di quanto evidenziato
nelle considerazioni generali sull'applicabilità della norma, rimane dubbia - in
mancanza di una specifica disposizione - la vigenza della deroga in merito al
possesso dei titoli di studio suddetti anche per le attestazioni in corso,
rilasciate sulla base del D.P.R. n. 34/2000. Analoga problematica vige per la
riduzione dalla IV classifica alla III-bis della possibilità di essere nominati
direttori tecnici sulla base dell`esperienza quinquennale. In questo caso,
sarebbe necessario un abbattimento della classifica posseduta per mantenere lo
stesso direttore tecnico (
cfr. art. 87, comma 2).
In ogni caso, è
consigliabile che le imprese, eventualmente carenti sotto questo profilo,
provvedano - per evitare possibili contestazioni - a nominare un direttore
tecnico idoneo ex D.P.R. n. 207/2010.
5. Requisiti di carattere
generale
Riguardo ai
requisiti di carattere generale, sono
previsti nuovi adempimenti spettanti alla SOA, che nell'attività di verifica
sulla veridicità delle dichiarazioni, è tenuta a acquisire:
- 1. la certificazione del Tribunale competente che attesti l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e l'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, qualora l'operatore economico esibisca in merito una dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- 2. la visura storica dell'impresa presso gli archivi della C.C.I.A.A.;
- 3. l' attestazione di regolarità fiscale direttamente dall'Agenzia delle Entrate;
- 4. la certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro attestante l'osservanza da parte dell'impresa della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- 5. il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato o la visura, ex art. 33, comma 1 del D.P.R. n. 313/2002, di tutte le iscrizioni riferite all'impresa, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato.
Si ricorda, con l'occasione,
che la SOA, nell'attività di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni, era
già tenuta a richiedere:
- il DURC direttamente allo sportello unico previdenziale (la stessa SOA dovrà eventualmente richiederlo una seconda volta in considerazione della validità temporale trimestrale dello stesso);
- certificazione prefettizia antimafia per i soggetti non presenti nel certificato CCIAA;
- certificato integrale del Casellario Giudiziale per tutti i soggetti controllati.
La SOA è, comunque, tenuta ad
individuare i
soggetti rilevanti, ai fini della qualificazione,
richiedendo copia dei verbali di nomina, libri soci, procure speciali (quindi
sembrerebbero soggetti a verifica anche i procuratori speciali), etc. Sul punto
va precisato che, al fine di conferire logicità e coerenza alle modifiche
introdotte dalla legge di conversione n. 106/2011 del decreto "sviluppo" n.
70/2011, l'Autorità ritiene che la locuzione "
persona fisica" debba
riferirsi sia al socio unico sia al socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.
Riguardo alle cause di decadenza dell'attestazione per
falsità, da notare che l'Autorità considera distinte le
false dichiarazioni
rese in sede di qualificazione (art. 38, comma 1, lett "m-bis") del D.Lgs.
n. 163/2006) da quelle rese in sede di gara (art. 38, comma 1, lett "h") del
D.Lgs. n. 163/2006). Con la conseguenza che solo le prime sembrerebbero causa di
decadenza dell'attestato, mentre le seconde porterebbero all'impossibilità di
conseguire una nuova attestazione (qualora la vecchia sia nel frattempo scaduta)
e all'impossibilità di partecipare alle gare di appalto nell'anno successivo
all'iscrizione sul casellario informatico, periodo in cui l'attestato rimarrebbe
"congelato", senza possibilità di essere utilizzato.
6. Considerazioni
finali
Fra tanti aspetti positivi è possibile cogliere anche alcuni
elementi di più incerta valutazione, tra questi l'estensione della perizia
giurata ai casi di affitto di azienda o di rami di essa, la necessità di
presentare una copia cartacea del certificato di esecuzione dei lavori anche in
presenza di certificato on-line, nonché la necessità di presentare il
certificato fallimentare (alcuni Tribunali non lo rilasciano più), non in
alternativa, ma in aggiunta al certificato camerale che come noto già riporta le
procedure fallimentari.
Un'ultima osservazione è, infine, necessaria per
evidenziare la parte del documento che si riferisce alle disposizioni contenute
decreto legge n. 70/2011 - il c.d. "decreto sviluppo" -, che devono ritenersi
superate (
cfr. ad ed es. la gravità delle violazioni in materia di
sicurezza) alla luce della modificazioni apportate in materia dalla legge di
conversione n. 106/2011.
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