"Scia e non più Dia per gli interventi edilizi minori"
fonte Italia Oggi / Edilizia
La Scia (Segnalazione certificata inizio attività)
manda in soffitta la Dia (Denuncia inizio attività) per gli interventi
edilizi minori, espone il privato e il professionista privato a
responsabilità penali e disciplinari. Inoltre è gratuita e consente di
iniziare subito l'intervento edilizio, da terminare nel triennio. La Dia
rimane solo nella versione SuperDia (alternativa al permesso di
costruire). Per la Scia gli uffici comunali devono correre e
controllarle entro 30 giorni, anche perché dopo, di regola, si potrà
bloccare i lavori solo in casi eccezionali. Tuttavia l'autotutela
(annullamento e revoca) potrà essere esercitata senza termini di
decadenza. Questo in sintesi l'identikit della Scia dopo le due manovre
(decreto 70 e decreto 138 del 2011), che hanno revisionato il Testo
unico per l'edilizia. Vediamo come.
La Scia
La Scia
sostituisce la Dia per tutti gli interventi edilizi cosiddetti minori
(articolo 22, comma 1 e comma 2, del Testo unico edilizia, dpr
380/2001). Per gli interventi edilizi di ristrutturazione o nuova
costruzione si applica, la SuperDia o in alternativa, in base alla legge
statale o a quella regionale, il permesso di costruire. Le regioni
possono ampliare il catalogo degli interventi sottoposti a SuperDia. La
Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta ambientali,
paesaggistici o culturali.
Termini
Con la Scia
l'attività edilizia può essere iniziata subito fin dalla data di
presentazione della pratica all'ufficio tecnico del comune. Per la
SuperDia bisogna, invece, aspettare 30 giorni. Trenta giorni è anche il
termine entro il quale il comune, se mancano i requisiti o i presupposti
di legge, può decidere di vietare la prosecuzione dell'attività e la
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.Si noti che il termine
di 30 giorni vale per il settore dell'edilizia, mentre in altri campi
vale il termine più lungo di sessanta giorni. Decorso il termine il
potere di bloccare l'attività è limitato a casi specifici e cioè
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e comunque previo motivato accertamento dell'impossibilità
far regolarizzare al private la situazione.Il divieto di prosecuzione
dell'attività è misura residuale, in quanto deve essere preferita la
strada di fissare un termine all'interessato per la
regolarizzazione.L'articolo 19 della legge 241/1990, anche a seguito del
decreto 138/2011, continua a fare salva la possibilità per
l'amministrazione di intervenire in autotutela (con provvedimento di
revoca o annullamento) anche decorso il termine di 30 giorni.
Cosa cambia
Il
privato deve assumersi la responsabilità della regolarità
dell'intervento edilizio e lo deve attestare tramite il professionista.
La Scia, infatti, deve essere corredata da attestazioni e asseverazioni
di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.In sostanza
il privato deve dichiarare che tutto è a posto con la normative
urbanistica ed edilizia e con i parametri (costruttivi,
igienico-sanitari). Questo da un lato significa che il privato avrà
maggiori responsabilità, le quali ricadranno anche sul professionista
ed, inoltre, che il costo del progetto e dell'assistenza del
professionista risentirà di questo surplus di responsabilità. Deve, sul
punto, ricordarsi che è punita con la reclusione fino a tre anni la
falsa dichiarazione o attestazione dell'esistenza dei requisiti o dei
presupposti della scia. In questo caso vi sono pure strascichi penali e
disciplinari, in quanto il responsabile dell'ufficio comunale deve
denunciare il professionista all'autorità giudiziaria e al consiglio
dell'ordine di appartenenza. L'ufficio comunale, dal canto suo, deve
dedicarsi a una pronta e rapida verifica dei presupposti, organizzando
la vigilanza sulle pratiche edilizi, secondo criteri di naggiore impatto
degli interventi segnalati.
Efficacia
La Scia edilizia
ha efficacia limitata a tre anni dalla data della sua presentazione,
anche se i lavori non ultimati possano essere completati presentando una
nuova scia. A ultimazione lavori il privato deve prentare al comune un
certificato di collaudo finale, attestante la conformità al progetto.
Atti
Vi
sono ricadute anche in ambito notarile. Se la scia ha per oggetto
lavori che incidono sul classamento dell'immobile (stato, consistenza,
classe, categoria), deve essere effettuata una variazione catastale. In
caso di trasferimento di un'unità immobiliare urbana la parte deve
attestare (eventualmente tramute un tecnico) la conformità del bene ai
dati catastali e alle planimetrie depositate.
Oneri
In
materia è necessario consultare la legislazione regionale. In mancanza
di specifica legge regionale gli interventi soggetti a scia non pagano
il contributo concessorio.
Impugnabilità
Il decreto
138/2011 stabilisce che la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti
taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di
liberalizzazione e che pertanto gli interessati, dopo avere sollecitato
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, esperiscono
l'azione avverso il silenzio, ricorrendo al Tar.
Sanzioni
La realizzazione, in assenza della o in difformità dalla Scia espone alla sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a €. 516,00.
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