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"Scia e non più Dia per gli interventi edilizi minori"

fonte Italia Oggi / Edilizia

24/08/2011 -

La Scia (Segnalazione certificata inizio attività) manda in soffitta la Dia (Denuncia inizio attività) per gli interventi edilizi minori, espone il privato e il professionista privato a responsabilità penali e disciplinari. Inoltre è gratuita e consente di iniziare subito l'intervento edilizio, da terminare nel triennio. La Dia rimane solo nella versione SuperDia (alternativa al permesso di costruire). Per la Scia gli uffici comunali devono correre e controllarle entro 30 giorni, anche perché dopo, di regola, si potrà bloccare i lavori solo in casi eccezionali. Tuttavia l'autotutela (annullamento e revoca) potrà essere esercitata senza termini di decadenza. Questo in sintesi l'identikit della Scia dopo le due manovre (decreto 70 e decreto 138 del 2011), che hanno revisionato il Testo unico per l'edilizia. Vediamo come.

La Scia

La Scia sostituisce la Dia per tutti gli interventi edilizi cosiddetti minori (articolo 22, comma 1 e comma 2, del Testo unico edilizia, dpr 380/2001). Per gli interventi edilizi di ristrutturazione o nuova costruzione si applica, la SuperDia o in alternativa, in base alla legge statale o a quella regionale, il permesso di costruire. Le regioni possono ampliare il catalogo degli interventi sottoposti a SuperDia. La Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta ambientali, paesaggistici o culturali.

Termini

Con la Scia l'attività edilizia può essere iniziata subito fin dalla data di presentazione della pratica all'ufficio tecnico del comune. Per la SuperDia bisogna, invece, aspettare 30 giorni. Trenta giorni è anche il termine entro il quale il comune, se mancano i requisiti o i presupposti di legge, può decidere di vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.Si noti che il termine di 30 giorni vale per il settore dell'edilizia, mentre in altri campi vale il termine più lungo di sessanta giorni. Decorso il termine il potere di bloccare l'attività è limitato a casi specifici e cioè pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e comunque  previo motivato accertamento dell'impossibilità far regolarizzare al private la situazione.Il divieto di prosecuzione dell'attività è misura residuale, in quanto deve essere preferita la strada di fissare un termine all'interessato per la regolarizzazione.L'articolo 19 della legge 241/1990, anche a seguito del decreto 138/2011, continua a fare salva la possibilità per l'amministrazione di intervenire in autotutela (con provvedimento di revoca o annullamento) anche decorso il termine di 30 giorni.

Cosa cambia

Il privato deve assumersi la responsabilità della regolarità dell'intervento edilizio e lo deve attestare tramite il professionista. La Scia, infatti, deve essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.In sostanza il privato deve dichiarare che tutto è a posto con la normative urbanistica ed edilizia e con i parametri (costruttivi, igienico-sanitari). Questo da un lato significa che il privato avrà maggiori responsabilità, le quali ricadranno anche sul professionista ed, inoltre, che il costo del progetto e dell'assistenza del professionista risentirà di questo surplus di responsabilità. Deve, sul punto, ricordarsi che è punita con la reclusione fino a tre anni la falsa dichiarazione o attestazione dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti della scia. In questo caso vi sono pure strascichi penali e disciplinari, in quanto il responsabile dell'ufficio comunale deve denunciare il professionista  all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza. L'ufficio comunale, dal canto suo, deve dedicarsi a una pronta e rapida verifica dei presupposti, organizzando la vigilanza sulle pratiche edilizi, secondo criteri di naggiore impatto degli interventi segnalati.

Efficacia

La Scia edilizia ha efficacia limitata a tre anni dalla data della sua presentazione, anche se i lavori non ultimati possano essere completati presentando una nuova scia. A ultimazione lavori il privato deve prentare al comune un certificato di collaudo finale, attestante la conformità  al progetto.

Atti

Vi sono ricadute anche in ambito notarile. Se la scia ha per oggetto lavori che incidono sul classamento dell'immobile (stato, consistenza, classe, categoria), deve essere effettuata una variazione catastale. In caso di trasferimento di un'unità immobiliare urbana la parte deve attestare (eventualmente tramute un tecnico) la conformità del bene ai dati catastali e alle planimetrie depositate.

Oneri

In materia è necessario consultare la legislazione regionale. In mancanza di specifica legge  regionale gli interventi soggetti a scia non pagano il contributo concessorio.

Impugnabilità

Il decreto 138/2011 stabilisce che la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, dopo avere sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, ricorrendo al Tar.

Sanzioni

La realizzazione, in assenza della o in difformità dalla Scia espone alla sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a €. 516,00.

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