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"Imparare dagli errori: lastre in fibrocemento e DPI anticaduta"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
30/08/2011 - In
questa terza e ultima tappa del percorso di analisi relativo alle cadute dall’alto nel comparto edile, con
particolare riferimento al
cedimento di
lastre
in fibrocemento ci soffermeremo -
attraverso i casi presentati in INFOR.MO. – su incidenti in cui è evidente
anche il mancato utilizzo di
dispositivi
di protezione personali anticaduta.
I casi
Il
primo caso riguarda l’attività di
sopralluogo tecnico sul tetto di un
capannone.
Un
lavoratore, in compagnia di due colleghi, si porta presso la sede di una ditta
dove sono presenti altri lavoratori e l’operatore della piattaforma elevabile.
Dopo
aver stabilito i rilievi da effettuare il primo lavoratore e l’operatore
salgono sulla piattaforma elevabile indossando le imbracature, agganciati con
il cordino al parapetto della piattaforma. Scendono al piano di gronda del
capannone, nello specifico in prossimità della terza trave a Y guardando dalla
strada. Giunti in alto scendono sulla trave e togliendosi entrambi
l’imbracatura salgono sulle lastre in fibrocemento, al fine di effettuare i
rilievi fotografici il più vicino possibile al tetto
e permettere ad altri lavoratori di salire con la piattaforma, a un livello più
alto della copertura, per effettuare delle fotografie panoramiche.
L’operatore,
che dopo l’incidente dichiarerà di non aver notato se erano presenti sulla
copertura dei sistemi d’ancoraggio, si sposta con il lavoratore in linea
perpendicolare verso la parte centrale del tetto, presumibilmente passando da
una trave all’altra. Giunti ambedue sulla settima lastra ondulata, l’operatore
si ferma per eseguire delle fotografie, mentre il lavoratore prosegue
attraversando un ulteriore tratto di circa dodici lastre, giungendo su un
secondo capannone. Tornando indietro salta in sequenza da una lastra all’altra,
fino a cadere accidentalmente su una di queste ultime, infrangendola con il
peso del corpo. Cade sul pavimento del magazzino sottostante, da un’altezza di
circa m. 7,30.
È
evidente che malgrado sia determinante nell’incidente la
procedura scorretta del lavoratore, l’uso di imbracature, di cinture
di sicurezza avrebbe reso meno grave l’epilogo di questa vicenda.
Il secondo caso riguarda attività di riparazione della copertura in lastre ondulate.
Il secondo caso riguarda attività di riparazione della copertura in lastre ondulate.
Un
lavoratore autonomo si trova sul tetto di una copertura
in fibrocemento di un capannone ad uso magazzino di foraggio. Il suo lavoro
consiste, appunto, nella riparazione della copertura in lastre ondulate “che in
conseguenza delle forti piogge dei giorni precedenti, risultavano danneggiate e
presentavano infiltrazioni di acqua piovana che bagnava il materiale stoccato
all'interno del magazzino”.
Dopo
essere salito sulla copertura e mentre effettua un "giro" di
ricognizione sulla copertura per individuare i punti su cui intervenire,
improvvisamente il lavoratore cade sul pavimento sottostante in cemento da
un'altezza di circa 10 metri per il
cedimento
di una lastra in fibrocemento.
Il
lavoratore non solo non aveva predisposto apposite andatoie appoggiate sulle
lastre in fibrocemento per ripartire il peso del corpo, ma non indossava neanche
l’apposita imbracatura
collegata a fune di trattenuta.
Anche
il
terzo caso riguarda l’attività di
controllo e riparazione di una copertura.
Un
lavoratore sta attraversando il tetto in lastre
di fibrocemento assieme ad un ingegnere progettista, collaboratore esterno
della ditta, per controllare le grondaie intasate. Improvvisamente due lastre
adiacenti si rompono e i due precipitano sul pavimento sottostante. Cadono da
un’altezza di circa 9 metri. L’ingegnere subisce contusioni multiple guaribili
in 15 giorni, mentre il manutentore muore all’istante per i traumi al capo.
Lo
spessore delle lastre in fibrocemento era di 0,6 centimetri.
Entrambi
non indossavano cinture di sicurezza e non erano state predisposte passerelle
per rendere sicuro il tragitto.
La prevenzione
Rimandandovi
alle puntate precedenti di questo viaggio per quanto riguarda le procedure di
lavoro scorrette e l’assenza di sistemi di prevenzione collettiva, ci
soffermiamo ora sull’assenza di dispositivi
di protezione individuale anticaduta. Riguardo a questi DPI raccogliamo i
suggerimenti tratti da alcune schede pubblicate sul sito Coperturasicura in relazione al percorso,
accesso e transito sulle coperture nel comparto
edile.
In
“ CINTURA
DI SICUREZZA UNI 358 (DPI002)” il DPI “cintura di sicurezza” viene
presentato come un dispositivo di trattenuta che, in caso di caduta,
trattiene l’operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento.
Si
ricorda che si tratta di un DPI che “non deve assolutamente essere utilizzato
per arrestare una caduta dinamica” e che è “costituito da un insieme di nastri
e/o cinghie, con possibilità di registrazione e di adattamento a varie taglie,
che avvolgono sul punto vita, dal bacino all’addome, il corpo dell’utente”. La
cintura, che ha diversi elementi di attacco al fine di vincolarla al sistema
di trattenuta, può essere dotata di sostegno posteriore e può avere cinghie
per le spalle e per le gambe.
Inoltre
il DPI “cintura di sicurezza”:
-
“deve essere realizzato nel rispetto dei criteri di ergonomicità ed
adattabilità all’utilizzatore, in modo da consentire lo svolgimento del proprio
lavoro senza disagio;
-
deve essere costituito da materiale resistente, i cui nastri e fili devono
essere in fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni
dinamiche, poco sensibili ai fenomeni dell’invecchiamento;
-
deve essere in buono stato di conservazione; mantenuto in stato di efficienza e
di igiene; in caso sia necessario provvedere a sostituzioni di parti e/o
riparazioni, deve rimanere in azienda traccia documentale delle stesse, e in
ogni caso le stesse devono essere condotte assicurando il livello di qualità
prestazionale garantito dal fabbricante al momento dell’acquisto”;
-
nei lavori
in quota “non rientra fra i sistemi di protezione contro la
caduta dall’alto (v. D.Lgs. 81/08, art. 115). Non può essere considerato un
dpi di arresto caduta ai fini di anticaduta dall’alto, ma solo quale
dispositivo di trattenuta” e il “suo uso in cantiere deve essere limitato nel
tempo (piccole manutenzioni) e qualora le lavorazioni richiedessero tempi più
lunghi deve essere utilizzato solo per il tempo necessario alla messa in opera
delle opere provvisionali occorrenti”.
Qualche
elemento di
criticità:
-
“può essere usato solo quale elemento di trattenuta e non ai fini anticaduta;
-
dipendenza, ai fini dell’efficacia della cintura, da un sistema perfettamente
funzionante nei suoi elementi costitutivi e/o subsistemi, di cui la cintura
stessa è solo un componente;
-
esistenza di un punto di ancoraggio affidabile;
-
cattivo stato di conservazione;
-
utilizzo erroneo da parte dell’operatore, se non sufficientemente istruito sul
modo corretto di indossare la cintura;
-
esistenza di bordi taglienti, la temperatura elevata, la conducibilità termica,
ecc.”.
La
scheda “ IMBRACATURA
UNI 361 (DPI001)” ricorda invece che questo DPI ha una “funzione di
supporto rivolto principalmente all’ arresto
caduta. È concepito per distribuire in caso di caduta le tensioni sul corpo
mantenendo l’operatore in sospensione”.
Ed
essendo un “DPI rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e
di carattere permanente ai sensi del decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n.
475, appartiene alla terza categoria e necessita informazione, formazione e
addestramento per il suo utilizzo”.
È
“obbligatorio in tutti quei casi in cui pur essendo già state adottate tutte le
possibili misure tecniche di prevenzione, anche di protezione collettiva, o
nell’impossibilità tecnica di adottare DPC,
permane un rischio residuo di caduta dall’alto. Deve essere destinato dal
datore di lavoro ad un uso personale salvo quanto specificato all’art. 77 c.4
l.d) D.Lgs 81/08. Si rende necessario in quelle particolari fasi lavorative in
cui l’operatore è esposto al rischio di caduta dall’alto della copertura
o di parti di essa aperte sul vuoto dalle quali è possibile cadere da altezza
superiore a 200 cm rispetto a un piano stabile (vani scale, porzioni non
portanti della copertura,
lucernari, cavedi, passerelle, ecc.)”.
Il
suo uso è giustificato “soltanto in circostanze in cui, a seguito della
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro possa essere effettuato in
condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego
e delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati”.
Può
essere utilizzato “solo da personale informato, formato ed addestrato al suo
utilizzo che ne conosca, oltre alla modalità di indossabilità anche le
procedure per risultare sempre ancorato ad un punto fisso”.
L’imbracatura,
che fa parte di un sistema composto da sostegno per il corpo – ancoraggio -
collegamento tra imbracatura e punto
di ancoraggio, dipende “da un sistema perfettamente funzionante nei suoi
elementi costitutivi e/o subsistemi, di cui l’imbracatura stessa è solo un
componente”.
Ricordando,
infine, che il Decreto
legislativo 81/2008 dedica l’articolo 115 ai sistemi di protezione contro
le cadute dall'alto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota, vi proponiamo una serie di
articoli di PuntoSicuro dedicati al tema
dei DPI anticaduta per eventuali approfondimenti mirati:
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