Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Domenica, 24 Novembre 2024
News

"Imparare dagli errori: lastre in fibrocemento e DPI anticaduta"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

30/08/2011 - In questa terza e ultima tappa del percorso di analisi relativo alle cadute dall’alto nel comparto edile, con particolare riferimento al cedimento di lastre in fibrocemento ci soffermeremo - attraverso i casi presentati in INFOR.MO. – su incidenti in cui è evidente anche il mancato utilizzo di dispositivi di protezione personali anticaduta.
I casi
Il primo caso riguarda l’attività di sopralluogo tecnico sul tetto di un capannone.
Un lavoratore, in compagnia di due colleghi, si porta presso la sede di una ditta dove sono presenti altri lavoratori e l’operatore della piattaforma elevabile.
Dopo aver stabilito i rilievi da effettuare il primo lavoratore e l’operatore salgono sulla piattaforma elevabile indossando le imbracature, agganciati con il cordino al parapetto della piattaforma. Scendono al piano di gronda del capannone, nello specifico in prossimità della terza trave a Y guardando dalla strada. Giunti in alto scendono sulla trave e togliendosi entrambi l’imbracatura salgono sulle lastre in fibrocemento, al fine di effettuare i rilievi fotografici il più vicino possibile al tetto e permettere ad altri lavoratori di salire con la piattaforma, a un livello più alto della copertura, per effettuare delle fotografie panoramiche.
L’operatore, che dopo l’incidente dichiarerà di non aver notato se erano presenti sulla copertura dei sistemi d’ancoraggio, si sposta con il lavoratore in linea perpendicolare verso la parte centrale del tetto, presumibilmente passando da una trave all’altra. Giunti ambedue sulla settima lastra ondulata, l’operatore si ferma per eseguire delle fotografie, mentre il lavoratore prosegue attraversando un ulteriore tratto di circa dodici lastre, giungendo su un secondo capannone. Tornando indietro salta in sequenza da una lastra all’altra, fino a cadere accidentalmente su una di queste ultime, infrangendola con il peso del corpo. Cade sul pavimento del magazzino sottostante, da un’altezza di circa m. 7,30.
È evidente che malgrado sia determinante nell’incidente la procedura scorretta del lavoratore, l’uso di imbracature, di cinture di sicurezza avrebbe reso meno grave l’epilogo di questa vicenda.
Il secondo caso riguarda attività di riparazione della copertura in lastre ondulate.
Un lavoratore autonomo si trova sul tetto di una copertura in fibrocemento di un capannone ad uso magazzino di foraggio. Il suo lavoro consiste, appunto, nella riparazione della copertura in lastre ondulate “che in conseguenza delle forti piogge dei giorni precedenti, risultavano danneggiate e presentavano infiltrazioni di acqua piovana che bagnava il materiale stoccato all'interno del magazzino”.
Dopo essere salito sulla copertura e mentre effettua un "giro" di ricognizione sulla copertura per individuare i punti su cui intervenire, improvvisamente il lavoratore cade sul pavimento sottostante in cemento da un'altezza di circa 10 metri per il cedimento di una lastra in fibrocemento.
Il lavoratore non solo non aveva predisposto apposite andatoie appoggiate sulle lastre in fibrocemento per ripartire il peso del corpo, ma non indossava neanche l’apposita imbracatura collegata a fune di trattenuta.
 
 
Anche il terzo caso riguarda l’attività di controllo e riparazione di una copertura.
Un lavoratore sta attraversando il tetto in lastre di fibrocemento assieme ad un ingegnere progettista, collaboratore esterno della ditta, per controllare le grondaie intasate. Improvvisamente due lastre adiacenti si rompono e i due precipitano sul pavimento sottostante. Cadono da un’altezza di circa 9 metri. L’ingegnere subisce contusioni multiple guaribili in 15 giorni, mentre il manutentore muore all’istante per i traumi al capo.
Lo spessore delle lastre in fibrocemento era di 0,6 centimetri.
Entrambi non indossavano cinture di sicurezza e non erano state predisposte passerelle per rendere sicuro il tragitto.
 
La prevenzione
Rimandandovi alle puntate precedenti di questo viaggio per quanto riguarda le procedure di lavoro scorrette e l’assenza di sistemi di prevenzione collettiva, ci soffermiamo ora sull’assenza di dispositivi di protezione individuale anticaduta. Riguardo a questi DPI raccogliamo i suggerimenti tratti da alcune schede pubblicate sul sito Coperturasicura in relazione al percorso, accesso e transito sulle coperture nel comparto edile.
 
In “ CINTURA DI SICUREZZA UNI 358 (DPI002)” il DPI “cintura di sicurezza” viene presentato come un dispositivo di trattenuta che, in caso di caduta, trattiene l’operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento.
Si ricorda che si tratta di un DPI che “non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una caduta dinamica” e che è “costituito da un insieme di nastri e/o cinghie, con possibilità di registrazione e di adattamento a varie taglie, che avvolgono sul punto vita, dal bacino all’addome, il corpo dell’utente”. La cintura, che ha diversi elementi di attacco al fine di vincolarla al sistema di trattenuta, può essere dotata di sostegno posteriore e può avere cinghie per le spalle e per le gambe.
Inoltre il DPI “cintura di sicurezza”:
- “deve essere realizzato nel rispetto dei criteri di ergonomicità ed adattabilità all’utilizzatore, in modo da consentire lo svolgimento del proprio lavoro senza disagio;
- deve essere costituito da materiale resistente, i cui nastri e fili devono essere in fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni dell’invecchiamento;
- deve essere in buono stato di conservazione; mantenuto in stato di efficienza e di igiene; in caso sia necessario provvedere a sostituzioni di parti e/o riparazioni, deve rimanere in azienda traccia documentale delle stesse, e in ogni caso le stesse devono essere condotte assicurando il livello di qualità prestazionale garantito dal fabbricante al momento dell’acquisto”;
- nei lavori in quota “non rientra fra i sistemi di protezione contro la caduta dall’alto (v. D.Lgs. 81/08, art. 115). Non può essere considerato un dpi di arresto caduta ai fini di anticaduta dall’alto, ma solo quale dispositivo di trattenuta” e il “suo uso in cantiere deve essere limitato nel tempo (piccole manutenzioni) e qualora le lavorazioni richiedessero tempi più lunghi deve essere utilizzato solo per il tempo necessario alla messa in opera delle opere provvisionali occorrenti”.
Qualche elemento di criticità:
- “può essere usato solo quale elemento di trattenuta e non ai fini anticaduta;
- dipendenza, ai fini dell’efficacia della cintura, da un sistema perfettamente funzionante nei suoi elementi costitutivi e/o subsistemi, di cui la cintura stessa è solo un componente;
- esistenza di un punto di ancoraggio affidabile;
- cattivo stato di conservazione;
- utilizzo erroneo da parte dell’operatore, se non sufficientemente istruito sul modo corretto di indossare la cintura;
- esistenza di bordi taglienti, la temperatura elevata, la conducibilità termica, ecc.”.
 
La scheda “ IMBRACATURA UNI 361 (DPI001)” ricorda invece che questo DPI ha una “funzione di supporto rivolto principalmente all’ arresto caduta. È concepito per distribuire in caso di caduta le tensioni sul corpo mantenendo l’operatore in sospensione”.
Ed essendo un “DPI rivolto a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente ai sensi del decreto legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475, appartiene alla terza categoria e necessita informazione, formazione e addestramento per il suo utilizzo”.
È “obbligatorio in tutti quei casi in cui pur essendo già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, anche di protezione collettiva, o nell’impossibilità tecnica di adottare DPC, permane un rischio residuo di caduta dall’alto. Deve essere destinato dal datore di lavoro ad un uso personale salvo quanto specificato all’art. 77 c.4 l.d) D.Lgs 81/08. Si rende necessario in quelle particolari fasi lavorative in cui l’operatore è esposto al rischio di caduta dall’alto della copertura o di parti di essa aperte sul vuoto dalle quali è possibile cadere da altezza superiore a 200 cm rispetto a un piano stabile (vani scale, porzioni non portanti della copertura, lucernari, cavedi, passerelle, ecc.)”.
 
Il suo uso è giustificato “soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro possa essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati”.
Può essere utilizzato “solo da personale informato, formato ed addestrato al suo utilizzo che ne conosca, oltre alla modalità di indossabilità anche le procedure per risultare sempre ancorato ad un punto fisso”.
L’imbracatura, che fa parte di un sistema composto da sostegno per il corpo – ancoraggio - collegamento tra imbracatura e punto di ancoraggio, dipende “da un sistema perfettamente funzionante nei suoi elementi costitutivi e/o subsistemi, di cui l’imbracatura stessa è solo un componente”.
 
Ricordando, infine, che il Decreto legislativo 81/2008 dedica l’articolo 115 ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, vi proponiamo una serie di articoli di PuntoSicuro dedicati al tema dei DPI anticaduta per eventuali approfondimenti mirati:
 


Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1538 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino