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"Gli obblighi del committente nei lavori edili"
fonte PuntoSicuro / Edilizia
30/08/2011 -
CHI
E’ IL COMMITTENTE
É
il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il
proprietario, l’amministratore di condominio, il locatario) che, al fine di
realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad
un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi.
Se
il Committente
delega tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità
connesse, dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto qualificato
e competente, che deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello
svolgimento dei compiti a lui delegati.
PERCHÉ
RESPONSABILIZZARE IL COMMITTENTE
Il
testo di legge responsabilizza il committente in quanto “motore economico” dell’opera
e, quindi, colui che per primo ha il compito di effettuare talune valutazioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E’ il committente, infatti,
che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali,
concorda con il suo progettista i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito
delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei ponteggi,
utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i
lavori anche sulla base di una scelta economica. In considerazione di tutto
ciò, il D.Lgs.
81/08 Titolo IV capo I gli ha attribuito precise responsabilità di
carattere penale ed amministrativo, mentre recenti sentenze lo hanno definito il
"perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez.
III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin)
L’opuscolo
QUALI
SONO I COMPITI DEL COMMITTENTE
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea
Il
Committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,
designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), professionista
con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. La norma non si
applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo
inferiore ad € 100.000; in tal caso le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, che pertanto dovrà
essere individuato già in fase di progettazione.
Sanzioni a carico
di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra:
arresto 3 – 6 mesi o ammenda € 2.500 - 6.400
Il
Committente, contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori,
professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica.
Sanzioni a carico
di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra:
arresto 3 – 6 mesi o ammenda € 2.500 - 6.400
Il
committente comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai
lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e
quello del Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel
cartello di cantiere.
Sanzioni a carico
di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra:
sanzione amministrativa pecuniaria € 500 - 1.800
Per opere di entità superiore o uguale a 200 uomini-giorni
o che presentano rischi particolari.
Il
Committente verifica l’ idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
tramite almeno le seguenti documentazioni:
a)
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b)
documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature e opere
provvisionali, dispositivi
di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze,
lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria;
c)
documento unico di regolarità contributiva;
d)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di
sospensione dell’attività imprenditoriale;
e)
dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
f
) dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredato dei
riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
Il
Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi,
tramite almeno le seguenti documentazioni:
a)
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b)
specifica documentazione attestante la conformità
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c)
elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d)
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
e)
documento unico di regolarità contributiva.
Sanzioni a carico
di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione dei punti sopra
citati: arresto 2 - 4 mesi o ammenda € 1.000 - 4.800
Per opere di entità inferiore a 200 uomini-giorni e che
non presentano rischi particolari
Il
Committente verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie
e delle imprese
esecutrici,
tramite almeno le seguenti documentazioni:
a)
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
b)
documento unico di regolarità contributiva;
c)
autocertificazione di possesso di dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti interdittivi o di sospensione
dell’attività imprenditoriale;
d)
autocertificazione di possesso di documento di valutazione dei rischi
riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di
protezione individuale (DPI), incaricati sicurezza e emergenze, lavoratori
(libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria;
e)
autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
Il
Committente verifica l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori
autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:
a)
iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b)
documento unico di regolarità contributiva;
c)
autocertificazione di possesso dei requisiti di conformità di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;
d)
autocertificazione di dotazione dei dispositivi di protezione individuali in
dotazione;
e)
autocertificazione di possesso di attestazioni inerenti la propria formazione e
la relativa idoneità sanitaria.
Sanzioni a carico
di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione dei punti sopra
citati: arresto 2 - 4 mesi o ammenda € 1.000 - 4.800
Per qualsiasi entità e tipo di cantiere
Il
Committente trasmette all’Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente
titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori, quanto segue:
a)
copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del
D.Lgs. 81/08 ove richiesta;
b)
DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;
c)
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale
delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi,
dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti.
Sanzioni a carico
di Committente o Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra:
sanzione amministrativa pecuniaria € 500 - 1.800
Inoltre, nel caso in cui si debba effettuare il coordinamento
per la sicurezza del cantiere o in caso si prevedano opere di entità superiore
o uguale a 200 uomini-giorno
Il
Committente trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato
XII) del D.Lgs. 81/08, prima dell’avvio dei lavori e gli eventuali
aggiornamenti in relazione modifiche dei contenuti ed al subentro di altre imprese
e di lavoratori
autonomi.
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