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"Per aprire l'attività arriva la Sia"

fonte Italia Oggi - Antonio Ciccia / Normativa

30/08/2011 - Per aprire un'attività economica basterà una Sia. Ovvero una Segnalazione di inizio attività. Senza bisogno di certificazione. È quanto stabilito dall' articolo 3, comma 3 del decreto 138/2011 (manovra economica), che fissa il principio della libertà di iniziativa economica privata, salvo specifici limiti e divieti.
La norma preannuncia una modifica dell'articolo 41 della Costituzione e nel frattempo si affida agli strumenti della normativa ordinaria e dei provvedimenti amministrativi (a legislazione vigente) per sciogliere i nodi all'imprenditoria.La tecnica usata dal governo è quella di fissare un termine per l'adeguamento degli ordinamenti regionali e degli enti locali ai principi della liberalizzazione della sburocratizzazione,
In questo caso si tratta di un anno. Decorso il termine di un anno l'autonomia delle regioni e degli enti locali cederà il passo alla norma statale. Norma che (salvo imprecisioni terminologiche) introduce un nuovo istituto di liberalizzazione e cioè la Segnalazione di inizio attività (siglabile Sia).Innanzitutto l'articolo 3 enuncia il principio per cui sono consentire le attività economiche per cui non vi è espresso divieto, in relazioni a superiori interessi. A tale principio comuni, province, regioni e stato devono adeguarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 138/2011, adeguando i propri ordinamenti.Al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere. Alla scadenza del termine sono in ogni caso soppresse, le disposizioni normative statali incompatibili con il principio della libertà di iniziativa economica con conseguente diretta applicazione, prosegue l'articolo 3, comma 3, degli istituti della «segnalazione di inizio di attività» e dell'autocertificazione con controlli successivi. La disposizione parla di «segnalazione di inizio di attività».
L'istituto sembra richiamare quello di cui all'articolo 19 della legge generale sul procedimento amministrativo (legge 241/1990). Tuttavia l'articolo 19 tratta della «segnalazione certificata di inizio di attività».La differenza tra i due istituti sta nell'aggettivo «certificata», presente nell'articolo 19 della legge 241/1990 e assente nell'articolo 3 comma 3 del decreto 138/2011.Per lo meno stando alla lettera di quest'ultima disposizione, siamo di fronte a una semplice segnalazione, non accompagnata da certificazione. Si noti, infatti, che in base al citato articolo 19,  la Scia deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, o dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; inoltre le attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
I differenti termini usati dall'articolo 3 del decreto 138/2011 possono preludere a un istituto ancora più snello della Scia, che permetta all'interessato di aprire l'attività senza dover presentare le certificazioni di cui parla l'articolo 19 (si pensi alle asseverazioni, agli elaborati tecnici ecc.).Certo, se il legislatore d'urgenza ha voluto introdurre un istituto del tutto nuovo, basato sulla mera segnalazione, è necessario che si costruisca l'istituto nel dettaglio. La disposizione in commento si limita a parlare di segnalazione seguita da controlli dell'amministrazione competente. Una formulazione che è troppo generica per definire il procedimento. Se, invece, si tratta di un errore nella formulazione della norma è necessario che venga subito corretto.
Vanno evitate incertezze interpretative, come quelle che si sono avute in relazione alla Scia in edilizia, nate perché vi erano disposizioni che parlavano di «dichiarazione» di inizio attività e altre che parlavano di «denuncia» di inizio attività.La disciplina dell'istituto di liberalizzazione deve essere chiaro e bisogna sapere con certezza se la segnalazione deve essere certificata o meno.Ciò anche in considerazione del fatto che in materia vi è una pluralità di istituti: Scia, Dia e Superdia.
Per la stessa Dia il legislatore ha alternato la «denuncia» alla «dichiarazione» di inizio attività.Pari certezza è richiesta per l'individuazione nominativa delle leggi statali destinate ad abrogazione per incompatibilità con i principi di liberalizzazione alla scadenza dell'anno.Un ulteriore difetto di chiarezza è evidenziato nelle schede di letture dell'Ufficio studi del senato, seppure sotto un altro profilo. Nell'articolo 3 in commento, si legge nelle schede di lettura, non si precisa nemmeno quando «debba ricorrere la S(c)ia e quando l'"autocertificazione"».
Quindi vi sarebbe il procedimento di autocertificazione quale alternativa alla Sia (si noti che la lettera «c» è messa tra parentesi). Si ritiene, sul punto, che l'autocertificazione sia una modalità di formulazione della segnalazione e non un istituto a sé stante. Non vi può essere Sia o Scia senza autocertificazione. Si ritiene, quindi, che il decreto non individui due procedimenti alternativi, ma si limiti a descrivere le fasi dell'unico procedimento di Sia.

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