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"Lavori in quota, linee guida scale portatili dalla Regione Lombardia"
fonte QuotidianoSicurezza / Sicurezza sul lavoro
30/08/2011 - l 17 agosto 2011 la Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità, ha approvato con
Decreto n. 7738 un documento di
indirizzo per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di
lavoro, le “
Linee Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e
mobili”.
Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, “ Linee
Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e mobili”
approvate il 17 agosto 2011 con Decreto n. 7738
Il documento - elaborato all’interno del
Laboratorio regionale di approfondimento “Costruzioni” della Regione Lombardia
e curato dal Gruppo di Lavoro “Lavori in quota”- è ritenuto dalla Regione uno
strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale
2011-2013 per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
Le linee guida – approvate dal gruppo di lavoro il
22 giugno 2010 e già presentate
da PuntoSicuro – sono ora corredate anche di una breve
check list e di alcune utili
schede
informative per l’utilizzo in sicurezza delle scale portatili in diverse
situazioni lavorative.
Vediamo, ad esempio, quanto indicato nel documento
in relazione all’
utilizzo di scale
portatili per l’accesso agli scavi, pozzi o cunicoli.
In questo caso l’uso della scala
è dovuto alla necessità di portarsi dalla quota di campagna alla quota
inferiore dello scavo o viceversa. L’area di sbarco inferiore può assumere
diverse configurazioni e dimensioni in funzione della natura del sito
d’intervento e della tipologia e dimensione di scala utilizzata.
Riguardo alla possibilità, alla “liceità”, di
utilizzo della scala portatile bisogna verificare:
- “se nel POS
è documentata la non possibilità ovvero controindicazione per motivi di
sicurezza all’utilizzo di rampe, scale a gradini ricavate nella scarpata, scale
a torre ecc.;
- se le
condizioni di utilizzo non sono aggravate dal contesto di cantiere
ovvero da eventuali rischi interferenti quali mezzi di movimentazione terra,
allagamento, gas, presenza di elementi lesivi al piano (ferri, casseri ecc)”;
- se è
“consentito l’utilizzo della scala negli scavi con angolo di naturale declivio
uguale o superiore a 60°”.
Ricordando che la scala portatile deve essere
utilizzata solo come mezzo di accesso, vengono anche indicate le
priorità nella scelta della tipologia di
scala:
- scala semplice di appoggio ad un solo tronco;
- scala semplice di appoggio a più tronchi.
Infine la scheda riporta una serie di
prescrizioni e divieti riferiti alla
specifica circostanza di utilizzo della scala:
- “è vietato utilizzare scale assemblate in cantiere
o scale doppie;
- il luogo
d’installazione della scala deve assicurare la condizione di sicurezza per
l’operatore dai rischi di franamento/seppellimento;
- il piano
di partenza e di arrivo della scala
deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e
libero da interferenze per passaggio di mezzi o persone;
- vincolare o stabilizzare la scala mediante
sistemi antiscivolo/antiribaltamento;
- per il primo accesso alla quota inferiore di scavo
deve essere garantita l’assistenza in sommità di un altro operatore per poter
garantire la stabilità della scala;
- deve essere garantita una base di appoggio
stabile e piana dopo il primo posizionamento;
- la scala deve essere utilizzata da una sola
persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto
delle portate massime dichiarate dal costruttore;
- la scala deve essere posizionata con un angolo
compreso tra i 65° ed i 75° per le scale a pioli e tra i 60° ed i 70° per le
scale a gradini;
- le scale utilizzate per dislivelli superiori a m
3 e aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste di
sistemi tali da contenere la caduta
entro il dislivello di un metro. Questa prescrizione vale anche per i pozzi o
cunicoli in cui la parete opposta o laterale alla scala sia ad una distanza
superiore a 60 cm;
- nei casi in cui la scarpata ha un inclinazione
con andamento parallelo a quello della scala si deve garantire ai pioli una
distanza minima di 15 cm dalla parete;
- la scala o uno dei montanti deve sporgere a
sufficienza oltre il livello di accesso (circa un metro) a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura. Comunque l’ultimo piolo di sommità
della scala deve trovarsi almeno alla quota di sbarco;
- l’area di sbarco inferiore dello scavo
deve avere misura minima in ogni direzione di 60 cm;
- le scale non devono presentare segni di
deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
- la zona di accesso superiore alla scala deve
essere adeguatamente protetta per evitare la caduta
nel vuoto;
- nei casi di pozzi, cunicoli o ambienti con rischi
particolari deve essere prevista un assistenza all’esterno per l’eventuale
recupero di personale infortunato/privo di senso”.
Riportiamo, in conclusione, alcune indicazioni
tratte dalla scheda per l’
utilizzo di
scale portatili per le attività di rimozione (strip out) impiantistica ed edile.
In questa situazione lavorativa la scala è
utilizzata “durante le opere di rimozione (strip out) di parti edili ed
impiantistiche da svolgersi in quota
(a titolo esemplificativo e non esaustivo tamponature, controsoffitti, dotazioni
impiantistiche meccaniche, fluide, elettriche)”.
Ricordando che la durata prevedibile della scala,
usata come mezzo di accesso e stazionamento alla quota di lavoro, è relativa ad
un tempo variabile tra 15 a 30 minuti per singolo posizionamento, vediamo le
prescrizioni e divieti riferiti alla
specifica circostanza di utilizzo della scala:
- se si opera ad altezza superiore a 2 m.,
utilizzare un dispositivo di posizionamento vincolato alla scala che mantenga
la persona all’interno dei montanti;
- è vietato utilizzare le scale
a pioli, ma solamente quelle a gradini;
- il sito dove viene installata la scala
deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e
libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- i luoghi di messa in posa delle scale in
corrispondenza di zone di transito di persone e veicoli devono essere segnalati
e protetti convenientemente (per es. con sbarramenti e cartelli
d’avvertimento);
- deve essere garantita una base di appoggio
stabile e piana;
- durante gli spostamenti laterali nessun
lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala
deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei
carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal
costruttore;
- in caso di utilizzo di scala semplice di
appoggio, questa deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i
70°, e vincolata alla base e alla sommità sui due montanti mediante sistemi
antiscivolamento ed antiribaltamento;
- la scala non deve presentare segni di
deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
-
l’operatore deve raggiungere una posizione ergonomicamente corretta in
funzione della operatività;
- durante la fase di fissaggio la scala deve essere
trattenuta al piede;
- è vietato sporgersi lateralmente”.
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