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"Lavori in quota, linee guida scale portatili dalla Regione Lombardia"
fonte PuntoSicuro / Edilizia
01/09/2011 - Sul sito del Comitato Paritetico
Territoriale di Bergamo, un CPT che nasce nel 1972 da un'iniziativa della
associazione costruttori edili e delle organizzazioni sindacali, è stata
presentata una pubblicazione del Coordinamento regionale dei CPT della
Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Lodi, Monza
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) particolarmente utile per le imprese, datori
di lavoro, dirigenti e preposti che operano nei cantieri edili.
Il
documento - dal titolo “
Documentazione di Cantiere” e aggiornato al
30 maggio 2011 - offre un quadro riassuntivo della principale documentazione
inerente la sicurezza che deve essere tenuta in cantiere. Per ogni
documento vengono esplicitate notizie sul soggetto che lo emette, sul
destinatario e sui riferimenti normativi attualmente vigenti. Senza dimenticare
alcuni importanti suggerimenti applicativi.
In
particolare il documento del Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici
Territoriali lombardi è suddiviso in
otto
capitoli:
-
documentazione generale;
-
documentazione attrezzature di sollevamento;
-
documentazione altre macchine/attrezzature e DPI (Art. 71 c. 4 D.Lgs. 81/2008);
-
documentazione impianto elettrico, di messa a terra, scariche atmosferiche;
-
documentazione rumore ambientale;
-
documentazione ponteggi e castelli di carico;
-
indirizzi CPT lombardi.
Riprendiamo
dalla pubblicazione alcune informazioni sui
documenti generali di cui parliamo più raramente nei nostri
articoli.
Ad
esempio è bene ricordare che la
notifica
preliminare - emessa dal committente o dal Responsabile dei lavori – è
necessaria:
-
in un “ cantiere con presenza anche
non contemporanea di più imprese”;
-
nei “cantieri dove opera una unica impresa con entità presunta superiore a 200
uomini/giorno”.
Si
ricorda che in mancanza della notifica preliminare
é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. In particolare “dal 1
gennaio 2010 la notifica preliminare deve essere inviata on-line”.
La
notifica preliminare deve essere inoltre “aggiornata ad ogni variazione dei
suoi contenuti in particolare all’ingresso in cantiere di nuovi soggetti,
imprese e lavoratori autonomi”.
Ricordando
che la pubblicazione fornisce informazioni anche sul Piano di sicurezza e
coordinamento ( PSC), sul Piano
sostitutivo di sicurezza ( PSS), sul Piano
operativo di sicurezza ( POS), sul DUVRI, sul DURC e sul tesserino di
riconoscimento, ci soffermiamo sul fascicolo tecnico e sul Piano di lavoro (in
caso di rimozione e bonifica amianto).
Il
fascicolo tecnico, emesso da CSP/CSE e destinato al
Committente, deve essere redatto in presenza di PSC (tranne che per le
manutenzioni ordinarie). “La prima stesura deve essere effettuata prima
dell’inizio dei lavori, a cura del CSP, l’aggiornamento in fase di esecuzione a
cura del CSE”. Si ricorda che anche in mancanza del fascicolo tecnico
é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
Il
Piano di lavoro è necessario nei
lavori di demolizione o rimozione dell' amianto o dei materiali
contenenti amianto. Copia del piano di lavoro “è inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, a seguito dei quali è
possibile iniziare i lavori anche senza un riscontro da parte dell’ASL. Il
piano di lavoro non sostituisce il POS e la notifica
della presenza amianto non sostituisce la notifica preliminare del cantiere”.
Facciamo ora una breve panoramica sui documenti necessari per le attrezzature di sollevamento ( gru, autogru, montacarichi, monta persone, piattaforme, cestelli, ponte sospeso, ponti a colonne, argani a bandiera, …).
Facciamo ora una breve panoramica sui documenti necessari per le attrezzature di sollevamento ( gru, autogru, montacarichi, monta persone, piattaforme, cestelli, ponte sospeso, ponti a colonne, argani a bandiera, …).
Questi
i suggerimenti forniti dalla pubblicazione:
-
dichiarazione “CE” di conformità: “è
una dichiarazione solitamente presente nel libretto di uso e manutenzione. Il
simbolo CE deve essere visibile sulle attrezzature. Per apparecchi di
sollevamento anteriori al settembre 1996, occorre conservare il libretto di
omologazione o copia della richiesta di prima verifica inviata all’ISPESL” (ora
Inail);
-
libretto d’uso e manutenzione: “il
libretto di uso e manutenzione deve contenere sempre (o avere allegato) il
Registro di Controllo”;
-
richiesta di prima verifica
(INAIL/ASL) per le attrezzature di cui all’all. VII D.Lgs. 81/2008: “la prima
verifica dell’ apparecchio di
sollevamento
deve essere richiesta dall’utilizzatore a INAIL che vi provvede nel termine di
60 gg. Decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e/o di
soggetti pubblici o privati (reperibili in un elenco pubblico disponibile c/o
INAIL o ASL)”;
-
richiesta di successive verifiche
periodiche (secondo le indicazioni dell’allegato VII): “le verifiche
periodiche sono effettuate dai soggetti ASL, che vi provvedono nel termine di
30 giorni dalla richiesta, decorso tale termine il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati (reperibili in un elenco pubblico
disponibile c/o INAIL o ASL). Conservare copia del verbale rilasciato. La
richiesta di visita periodica deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della
scadenza indicando il luogo dove effettuare la visita. La verifica periodica
per gru e carrelli semoventi a braccio telescopico è con cadenza annuale. Per
le altre attrezzature verificare nell’all. VII”;
-
documento di controllo iniziale ad ogni montaggio:
“il documento deve essere redatto dopo l'installazione e prima della messa in
esercizio dell’ apparecchio di
sollevamento.
Il controllo iniziale è da effettuare
dopo
ogni montaggio in un nuovo cantiere (compreso il primo)
o in una nuova località di impianto
(anche all’interno dello stesso cantiere)
al fine di verificare l'installazione
corretta e il buon funzionamento dell’apparecchio. Il montatore deve
verificare l’esistenza della dichiarazione di idoneità del basamento, come
richiesto dal manuale dell’attrezzatura. L’idoneità del piano di appoggio, o di
scorrimento è certificata dall’impresa esecutrice del manufatto e nei casi non
previsti dal libretto di uso e manutenzione, da un tecnico abilitato. In ogni
caso deve essere verificata la natura del terreno”.
-
documento di controlli
periodici/straordinari: “i controlli periodici devono essere effettuati
secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.
I controlli
straordinari
devono essere effettuati al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza: ogni volta che intervengono eventi eccezionali che
possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature
di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o
periodi prolungati di inattività. Le verifiche periodiche di funi e catene sono
annotate nel registro di controllo”. “I risultati dei controlli di cui sopra
(effettuati da personale competente) devono essere riportati per iscritto con
data, nome e firma e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L’apparecchio di
sollevamento deve essere sempre accompagnato dall’ultimo controllo con esito
positivo”;
-
Registro di Controllo: “annotare
tutti gli interventi iniziali, periodici e straordinari allegando l’ultimo
controllo con esito positivo”;
-
Piano di coordinamento di gru
interferenti: “il piano di coordinamento deve essere redatto nel caso di
gru interferenti operanti nello stesso cantiere o in cantieri diversi”;
-
eventuali autorizzazioni e prescrizioni
di enti terzi: “nel caso di vicinanza o interferenza con manufatti e/o aree
di interesse di enti gestori strade, autostrade, corridoi aeroporti, linee
elettriche, ecc. contattare i relativi gestori di competenza”.
Ricordiamo,
per concludere, che PuntoSicuro ha pubblicato nelle settimane passate diversi
articolirelativi alla proroga dell’entrata in
vigore del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11
aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma
13, del medesimo decreto legislativo”. Articoli a cui vi rimandiamo per un
ulteriore approfondimento sul tema delle verifiche periodiche delle
attrezzature di sollevamento.
Coordinamento
Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli
infortuni,
l'igiene
e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia, “ Documentazione di
Cantiere”Segnala questa news ad un amico
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