News
"La Cassazione sull’autocertificazione della valutazione dei rischi"
fonte PuntoSicuro / Normativa
05/09/2011 -
Cassazione
Penale Sezione III - Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 (u. p. 3 marzo 2011)
- Pres. Ferrua – Est. Amoroso– P.M.
Montagna - Ric. L.C.S.
È utile questa sentenza perché fornisce dei chiarimenti, se ancora
ce ne fosse il bisogno, sull’esonero che il legislatore ha voluto assegnare
alle aziende di modesta entità e più precisamente alle aziende che occupano
fino a dieci lavoratori di redigere un documento di valutazione dei rischi
contenente gli elementi specificatamente indicati dal legislatore stesso ed
alle quali ha concesso invece di poter autocertificare
la effettuazione della valutazione
dei rischi.
Secondo la Corte suprema autocertificare la effettuazione della
valutazione dei rischi
non significa che
il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei
rischi secondo le modalità stabilite
dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di
lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un
documento dal contenuto sia pure meno
analitico.
La sentenza in esame è stata emessa sulla base delle disposizioni
dettate in merito dall’abrogato D. Lgs. 19/9/2004 n. 626 ma ciò nulla cambia
per quanto riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in
quanto le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D. Lgs.
9/4/2008 n. 81 contenente il Testo
Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, attualmente in
vigore.
A tal proposito la stessa Corte di Cassazione ha tenuto anche a
precisare che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell’art. 4
del D. Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs.
n. 81/2009 motivo per il quale non può essere invocato l’abolitio criminis.
Il caso.
Il titolare di una ditta di impermeabilizzazione è stato imputato del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994,
art. 4 comma 2, perché, in qualità di datore di lavoro ha omesso di elaborare
un documento
di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Tale
omissione era stata accertata dal personale dell’organo di vigilanza nel corso
di una visita ispettiva il quale, durante il sopralluogo in azienda, aveva
rinvenuto a lavorare due operai dipendenti della ditta, della quale il legale
rappresentante era l’imputato, ed aveva contestato allo stesso con apposito
verbale di ispezione la violazione all’allora art. 4 comma 2 del D. Lgs n.
626/1994 (ora art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008) per non aver appunto elaborato
il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Il
Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro colpevole del reato a lui ascritto
e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda oltre al pagamento delle
spese processuali.
Il ricorso e le decisioni della Corte
di Cassazione.
Avverso la sentenza
pronunciata dal Tribunale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione
motivandolo con la citazione dell’art. 4 comma 11 del D. Lgs. n. 626/1994
secondo il quale "
il datore di
lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi”. Per cui lo
stesso ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza
e salute dei lavoratori fosse obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole
aziende che occupino più di dieci addetti contestando in più che nell’occasione
non sarebbe stata in alcun modo accertata la reale consistenza dell'azienda e
il numero dei dipendenti effettivamente occupati.
La Corte di Cassazione ha
ritenuto infondato il ricorso ed ha ricordato in proposito che il comma 11 del
citato art. 4 del D.
Lgs. n. 626/1994 prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle
aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di
cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo e che quindi era esonerato, in
particolare dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel
contenuto di cui al secondo comma consistente in una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa,
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, in relazione alla valutazione stessa, nonché il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
“
Ciò non esonerava anche il datore di lavoro”, ha proseguito la Sez.
III. “
dal predisporre e tenere il
documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al
comma 1;
documento che doveva comunque
contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro”.
La suprema Corte, rammentando
quindi che l'obbligo della valutazione dei rischi e di elaborazione del
relativo documento è ora confermato dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli artt. 17, 28
ed art. 29 comma 5, e che tale decreto prevede parimenti modalità semplificate
di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci
dipendenti, ha quindi confermata la legittimità della sentenza impugnata
concludendo che “
c'è quindi continuità
normativa con conseguente esclusione dell'abolitio criminis per effetto
dell'abrogazione della disposizione recante l'incolpazione”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1382 volte.
Pubblicità