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"Verifiche periodiche: modalità delle verifiche e proroghe"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza
06/09/2011 - Riprendiamo a parlare del Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo”.
L’entrata
in vigore, prevista per il 28 luglio 2011 (l'allegato III è già entrato in
vigore), è stata differita nel tempo da un nuovo decreto di proroga. Tale
decreto, che nella seduta del 7 luglio 2011 ha avuto il
parere
favorevole della Conferenza Stato-Regioni, porta ad un differimento di
6 mesi: in questo modo il decreto dell’11 aprile 2011 entrerà in vigore il
24 gennaio 2012.
Malgrado
il posticipo dell’entrata in vigore, ci soffermiamo ancora sulle conseguenze
del decreto presentando un intervento che si è tenuto al convegno “
Verifiche periodiche attrezzature – aspetti
applicativi del DM 11 aprile 2011”. Convegno organizzato dalla Confindustria di Terni, con la
collaborazione dell’Inail-Direzione regionale umbra e dell’ASL 4 Terni, che si
è tenuto a Terni il 24 giugno 2011.
-
Conferenza Stato-Regioni, Parere
sullo schema di decreto che modifica il decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali 11 aprile 2011, concernente "Disciplina delle modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lvo 9
aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". Parere ai sensi
dell'articolo 71, comma 13, del d.lvo 9 aprile 2008, n. 81
L’intervento,
dal titolo “
Modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche” e a cura dell’Ing. Maria
Nice Tini (Direttore Dipartimento INAIL – ex Ispesl Terni), sottolinea la
suddivisione delle attrezzature nei
gruppi
SC (apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e
idroestrattori a forza centrifuga),
SP
(attrezzature per il sollevamento
persone: ad esempio ponti mobili, piattaforme
di lavoro, ascensori,
…) e
GVR (gas, vapore,
riscaldamento), suddivisione già affrontata da PuntoSicuro in un precedente
articolo.
Successivamente
il documento si sofferma su alcune
definizioni:
-
“le
verifiche periodiche (VP) sono
finalizzate ad accertare: “la conformità alle modalità di installazione
previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso; lo stato di manutenzione
e conservazione; il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in
origine dal fabbricante e specifiche dell' attrezzatura
di lavoro l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”;
-
la
prima verifica periodica (PVP) è la
prima delle VP
e “prevede, oltre agli adempimenti descritti, la compilazione della scheda
tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro (‘libretto’)(allegato
IV)”;
-
l’
indagine supplementare è finalizzata
a: individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo
delle attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni; stabilire la vita
residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con
le eventuali relative nuove portate nominali”.
Dopo
aver affrontato la messa in servizio relativa ai gruppi SC/SP/GVR, la relatrice
si sofferma sulle
verifiche delle attrezzature dei gruppi SC e SP.
Questa
la
periodicità della PVP: “dalla
comunicazione di messa in servizio entro il termine stabilito dall’Allegato VII
d.lgs. 81/08”.
In
particolare la
prima verifica periodica
è “finalizzata a:
-
identificare l’ attrezzatura
di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa
in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente,
controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del
fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:
nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di
costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa
in servizio”. Si deve inoltre prendere visione della “seguente
documentazione: dichiarazione CE di
conformità, dichiarazione di corretta installazione (ove prevista da
disposizione legislative), tabelle/diagramma di portata (ove previsti), diagramma delle aree di lavoro (ove previsto),
istruzioni per l’uso”;
-
accertare che la configurazione dell’ attrezzatura
di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal
fabbricante;
- verificare la regolare tenuta del registro di
controllo, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie
pertinenti o negli altri casi, dalle registrazioni di cui all’articolo 71,
comma 9 del d.lgs. 81/08;
-
controllare lo stato di conservazione;
-
effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di
efficienza dei dispositivi di sicurezza”.
Si
ricorda che al fine di assicurare un riferimento per le verifiche
periodiche successive, “dovrà essere compilata la
scheda tecnica di identificazione che, successivamente costituirà
parte integrante dell’attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica
riportata in allegato IV”.
Le
verifiche periodiche successive alla
prima, sono effettuate “con le stesse modalità della prima verifica e con
la periodicità indicata nell’allegato VII del d. lgs. 81/08”. In particolare nel
corso delle verifiche
periodiche sulle gru
mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato, “sono esibite dal datore
di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le
norme tecniche”.
Alcune
indicazioni specifiche in relazione alla
verifica
delle macchine per centrifugare.
La
verifica periodica delle macchine per centrifugare “deve essere articolata in
due parti: a) prova di funzionamento; b) verifica di integrità a macchina
smontata. Ad esempio la prova di funzionamento presuppone una “verifica
corretto stato di conservazione e manutenzione,
accertamento regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati”.
Il
documento agli atti, che vi invitiamo a visionare, riporta anche le modalità e la
frequenza delle verifiche
“per macchine operanti con solventi infiammabili o tali da poter dar luogo a
miscele esplosive”.
La
relazione si occupa anche delle
verifiche
delle attrezzature del gruppo GVR:
-
periodicità: per il gruppo GVR le
periodicità sono “regolamentate secondo lo schema riportato nell’allegato VII
del decreto
legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto la categorizzazione è definita dal datore
di lavoro ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25
febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche
periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto
ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329”.
-
la
prima delle verifiche periodiche “andrà
eseguita entro la periodicità di cui all’allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di
lavoro (dichiarazione di messa in servizio di cui art. 6 D.M. 329/04)”.
Queste
le
modalità della verifica:
-
“individuazione dell’attrezzatura (o delle attrezzature componenti l’insieme);
-
verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall’ISPESL o dall’INAIL
all’atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature
(certificate singolarmente o componenti un insieme) o nel caso di insieme,
considerato come unità indivisibile la verifica di corrispondenza riguarda la
matricola unica dell’insieme;
-
constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio
e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di
cui all’articolo 6 D.M. 329/04;
-
controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per
l’uso del fabbricante”.
Alcune
indicazioni riguardo alle
verifiche
periodiche successive:
-
verifica di funzionamento: consiste nei seguenti “esami e controlli: a) esame
documentale (quella rilasciata in sede di prima verifica periodica); b)
controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione; c) controllo dei
parametri operativi. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere
annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione;
-
verifica di integrità decennale: consiste nell’accertamento “dello stato di
conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne
ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri
eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore
di lavoro”;
-
verifica di integrità per le tubazioni: la verifica di integrità per le
tubazioni “non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l’esame
visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della
integrità”.
La
relazione si conclude con alcuni cenni testuali alla
normativa vigente. In particolare viene richiamato:
-
l’art. 4 (Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in
servizio) del DM
329/2004;
-
il comma 8 dell’Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) del D. Lgs. 81/2008.
“ Modalità
di effettuazione delle verifiche periodiche”, intervento a cura dell’Ing.
Maria Nice Tini (Direttore Dipartimento INAIL – ex Ispesl Terni) al convegno “Verifiche
periodiche attrezzature – aspetti applicativi del DM 11 aprile 2011” (formato
PDF, 282 kB).
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