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"Il regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
08/09/2011 - Abbiamo assistito in questi anni a grandi cambiamenti in relazione
alla normativa europea relativa alle
sostanze
chimiche: i nostri articoli parlano spesso sia di Regolamento
REACH - concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche - che di Regolamento
CLP. Regolamento, quest’ultimo, che ha introdotto diverse novità sul fronte
della classificazione
ed etichettatura delle sostanze
e delle miscele con l’applicazione del sistema
GHS (sistema globale armonizzato della classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche).
Ed
è notevolmente aumentata in questi l’attenzione del legislatore e degli attori
della prevenzione verso i rischi delle cosiddette
sostanze pericolose sia negli ambienti di lavoro, che nei normali
ambienti di vita.
Tuttavia
ci sono regolamenti che in Italia hanno avuto una vitalità e un importanza
notevole e che raramente occupano le prime pagine dei giornali.
Stiamo
parlando in particolare del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici (Regio
Decreto n. 147 del 9 gennaio 1927) che – come recentemente ricordato anche dal Sole
24 ore - può considerarsi a buon
diritto la
madre di tutte le normative
afferenti alle sostanze pericolose.
Infatti
questo regolamento –
Regolamento
speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, circa l'impiego dei
gas tossici e contenuto appunto nel R.D. 9-1-1927 n.147 - ha ispirato nel
tempo le normative di settore e aiutato a canalizzare l’attenzione sulla disciplina
relativa alla prevenzione nell’uso di sostanze pericolose.
Un
Regolamento che costituisce ancora oggi, pur con alcune modifiche, un
importante strumento per autorizzare l'utilizzo,
la custodia e il trasporto dei gas tossici e per conseguire la patente
di abilitazione
all'impiego di
questi gas.
Rimandando
il lettore agli articoli di PuntoSicuro su novità relative al tema delle
sostante pericolose (valori di esposizione, normativa sui rischi di incidenti
rilevanti, classificazione ed etichettatura, normativa
ADR, Decreto
legislativo 81/2008, Regolamenti REACH
e CLP,
linee guida sui gas, …), ci soffermiamo su alcuni punti significativi del
Regolamento del 1927 con particolare attenzione alle
precauzioni d’uso e impiego dei gas tossici.
Riportiamo
la
definizione di gas tossico
contenuta nel Regolamento.
È
considerato “
gas tossico”:
a)
“qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere
utilizzata deve passare allo stato
di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e
per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b)
qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere
utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo
adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà
tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.
Senza
fermarci sugli articoli relativa all'autorizzazione a utilizzare, custodire,
conservare, trasportare gas tossici e alla patente di abilitazione, vediamo
alcune
indicazioni relative all’uso dei
gas tossici nei luoghi abitati
o a
bordo di navi (“ovvero nell'ambito dei porti
o del demanio pubblico marittimo”).
L'utilizzazione
del gas tossico “non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la
licenza:
-
se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente
adiacenti, quelli sottostanti e quelli sovrastanti, nonché gli altri per i
quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati
evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali
adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali non
sia stata riconosciuta necessaria l'evacuazione, non sono stati formalmente
diffidati a norma dell'art. 40. (art. relativo alla domanda per l’utilizzo dei
gas, ndr);
-
se nei locali nei quali viene eseguita l'operazione non siasi (si sia, ndr) provveduto
a chiudere, in modo che siano impedite fughe del gas
tossico, le porte; le finestre; le altre aperture di qualsiasi genere; le
fessure e i crepacci, nei muri e fra i muri, nei pavimenti, nelle pareti, nei
solai, nelle cappe di camino; nonché lo sbocco interno delle canne di
aereazione o di ventilazione, quelle per il riscaldamento ad aria, per il
passaggio dei tubi da riscaldamento, dei tubi da acqua, da gas, delle condutture
elettriche, e simili;
-
se non siasi provveduto alla estinzione
del fuoco nei focolai e se i rubinetti delle prese di acqua o di gas
non sono stati chiusi;
-
se non sono state allontanate, dai locali nei quali viene utilizzato il gas
tossico, le bevande e le sostanze alimentari di consumo immediato che non siano
contenute in recipienti ben chiusi, e non siano stati rimossi i depositi di
carbone in essi esistenti;
-
se non sono stati apposti ad una conveniente distanza dai locali nei quali
viene utilizzato il gas
tossico e sulle porte esterne dei locali stessi, ed in ogni altro punto nel
quale sia richiesto dall'autorità competente, uno o più cartelli,
fissati solidamente, recanti in caratteri tipografici maiuscoli, dell'altezza
di almeno centimetri dieci, la scritta: ‘È proibito l'ingresso - pericolo di
morte’, accompagnata da simboli che rappresentano il pericolo di morte. Sarà
altresì fatto uso, ove sia riconosciuto necessario, per impedire l'accesso nei
locali o nella zona soggetta a pericolo, di funi, crociere di legno e simili”.
Inoltre,
art. 46, è fatto obbligo al
titolare della licenza (art. 42) e al
direttore tecnico (artt. 40 e 41),
sotto la loro “personale e diretta responsabilità:
-
“di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare
nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona
dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il
pericolo;
-
di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali
viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta
necessaria l' evacuazione,
non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico,
e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
-
di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del
gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di
tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;
-
di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas
tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali
venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti
residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi
d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito
portuale, prima che essi siano stati resi innocui”.
Inoltre
è fatto obbligo di “curare che il proprio personale abilitato, adibito alla
esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
-
usi nelle manipolazioni
del gas tossico le cautele necessarie;
-
sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico
se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta
l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio
individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la
protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui
sopra, che il tempo strettamente necessario”.
In
particolare spetta al
direttore tecnico:
-
“di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il
gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se
non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso
deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi
dall'autorità che ha rilasciato la licenza;
-
di tenere nota, nel ‘foglio delle operazioni’, delle varie operazioni
effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad
operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera precedente”.
Infine
riportiamo alcune
condizioni di
sicurezza per i magazzini e depositi.
I magazzini
o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas
tossici “devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di
essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli artt.
12 e 14. Inoltre, è fatto obbligo:
-
agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art.
2, di far trasportare nei magazzini e depositi,
al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;
-
agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art. 62 di
tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente
occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità
di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere
trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi
annessi agli stabilimenti od officine;
-
a tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della
manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i
provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai”.
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