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"Documentazione di cantiere: impianto elettrico e rumore ambientale"
fonte PuntoSicuro / Edilizia
08/09/2011 - Ci occupiamo oggi della documentazione relativa a impianto
elettrico, messa a terra, scariche
atmosferiche e alla documentazione relativa al rumore
ambientale da tenere in cantiere.
Impianto elettrico,
di messa a terra, scariche atmosferiche
Questo
un elenco della documentazione da tenere in cantiere:
-
Dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico e di messa a terra: la dichiarazione “la emette
l’installatore qualificato da CCIAA (lett. A del D.M. 37/2008)” secondo quanto
indicato nella normativa ( D.Lgs.
81/2008 – DM 37/2008). In particolare la dichiarazione “va emessa al
completamento dell’ installazione
dell’impianto elettrico, prima del suo uso. L’impiantista deve rilasciare
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra,
allegando: schema base dell’impianto elettrico realizzato, compreso quello di
terra; relazione tipologica dei
materiali impiegati; certificato di abilitazione dell’installatore rilasciato
dalla Camera di Commercio”;
-
Modello di trasmissione della
dichiarazione di conformità dell’impianto: il modello di trasmissione “va
inviato a cura del Datore di lavoro o del gestore dell’impianto”. La
trasmissione del modello “deve avvenire entro trenta giorni dalla messa in
esercizio dell’ impianto.
Inviare il modello di trasmissione (DPR 462/2001) all’INAIL, ASL o Arpa
territorialmente competente o solamente allo sportello unico attivato dal
Comune. Tenere in cantiere
le dichiarazioni di conformità del fabbricante
dei quadri elettrici che, si ricorda, devono essere solo di tipo ASC. La
dichiarazione di conformità adempie all’obbligo di ‘controllo iniziale’
previsto dall’art. 71 co.8 (del D.Lgs. 81/2008, ndr). Nel caso di collegamento
a una rete di distribuzione interna o non pubblica il datore di lavoro deve
acquisire dichiarazione di conformità dell’impianto sorgente”;
-
Documenti di controlli periodici: documenti
emessi dal datore di lavoro tramite personale competente. Per i controlli
periodici le frequenze sono “stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, progettisti, installatori ovvero dalle norme di buona tecnica, o
in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi”. Al fine di
garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza i controlli
straordinari devono essere svolti “ogni volta che intervengono eventi
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza
delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli di
cui sopra devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma leggibile
e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e
tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”;
-
Registro di Controllo: lo tiene il costruttore
(o in assenza il datore di lavoro) secondo quanto indicato nel Titolo III art.
71 co. 4b del D.Lgs. 81/2008. Come già detto le “verifiche periodiche sono
stabilite in base alle indicazioni fornite dal fabbricante ovvero dalle norme
di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona
prassi”;
-
Calcolo della probabilità di
fulminazione o “auto protezione” contro le scariche atmosferiche: documento
emesso da un tecnico qualificato (D.Lgs. 81/2008, Titolo III Art 84 - CEI 81-10).
Serve in “presenza di strutture metalliche all’aperto (es. ponteggi metallici,
gru, silos, ecc)”. Per le strutture metalliche (ad esempio ponteggi) deve
essere redatto “da un tecnico qualificato una relazione sulla condizione
di auto protezione della struttura e della non necessità di protezione
delle stesse contro le scariche
atmosferiche (le norme tecniche CEI non ammettono più valutazioni sommarie)”;
-
Richiesta di “verifica periodica”
per l’impianto di messa a terra e eventuale
impianto di protezione contro scariche atmosferiche: richiesta emessa dal
datore di lavoro e destinata ad “ASL, ARPA competente, Organismi abilitati dal
Ministero” (DPR 462/01 art.4). Serve “nei casi in cui l’ impianto
rimane in esercizio per un tempo maggiore di 2 anni. Non è sufficiente la sola
richiesta ma deve essere effettuata la verifica biennale da uno dei soggetti
abilitati. Tenere copia della richiesta fino all’emissione del verbale di
verifica dell’Organismo che la effettua. La verifica biennale va richiesta
indicando la data di scadenza della precedente verifica almeno tre mesi prima
della data di scadenza”;
-
Verbali di verifica degli impianti di
messa a terra e eventuale impianto di protezione contro scariche atmosferiche:
destinati ai datori di lavoro che ne fanno richiesta (DPR 462/01 art.4),
servono “a seguito di installazione. Tenere copia del verbale di verifica in cantiere.
L’INAIL può effettuare verifiche a campione”;
Rumore ambientale
In
caso di rumore
ambientale dovuto a lavori notturni o a lavori diurni che superano i livelli
massimi zonali, deve essere fatta, prima
della esecuzione dei lavori, una
richiesta
di deroga per l’eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale
causate da lavorazioni
edili. La richiesta è fatta dal datore di lavoro dell’impresa e destinata
al Comune (DPCM 01/03/91, D.P.C.M.
14.11.97, Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e L.R. 1.12.98 n.
89). “Nei casi di previsione di superamento dei livelli di rumorosità
in funzione della “zonizzazione” dell’area comunale, richiedere deroga al
superamento dei limiti”.
Per
concludere ricordiamo che, riguardo al tema delle verifiche
periodiche, PuntoSicuro ha pubblicato nelle settimane passate diversi articoli
relativi ai contenuti del Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo”. Decreto la cui entrata
in vigore è stata recentemente prorogata al 24 gennaio 2012.
Coordinamento
Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli
infortuni,
l'igiene
e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia, “ Documentazione
di Cantiere” Segnala questa news ad un amico
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