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"I quesiti sul decreto 81: sul RLS socio lavoratore"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

21/09/2011 -
Quesito
In una azienda artigianale gestita da una s.r.l. con 10 dipendenti e 2 soci amministratori-lavoratori uno dei quali, ai fini della sicurezza sul lavoro, è stato individuato, di comune accordo, come datore di lavoro aziendale con facoltà di spesa e con lettera debitamente controfirmata per accettazione oltre che RSPP della stessa essendo in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione ex art.10 del D. Lgs 626/94, può l’altro socio-lavoratore rivestire il ruolo di RLS posto che nell'azienda nessuno dei dipendenti intende candidarsi come RLS interno?

Risposta
Il legislatore allorquando, dopo avere definito con l’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 il lavoratore, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo, quale “ persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”, ha equiparato ai lavoratori così definiti anche “ il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società stessa” si ritiene che lo abbia fatto affinché siano estese nei confronti dello stesso, proprio perché svolge una attività lavorativa per conto della società, tutte le tutele della salute e dell’integrità fisica riservata ai lavoratori subordinati e non anche perché se ne tenga conto ai fini della organizzazione del “sistema sicurezza” da istituire nell’azienda (istituzione del servizio di prevenzione e protezione, nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.).
 
Per quanto riguarda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 47 commi 2 ha stabilito che “ in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e con il comma 3 dello stesso articolo che “ nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48”. Ora nel quesito formulato si chiede sostanzialmente se un socio amministratore di una società, che presta attività lavorativa per conto della stessa e che è pertanto equiparato ad un lavoratore della stessa azienda, può rivestire la funzione di RLS.
 
A parte che il RLS non è individuato dal datore di lavoro ma eletto o designato dai lavoratori i quali esprimono quindi una loro volontà di scegliere un lavoratore che curi i loro interessi per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la loro integrità ed a parte altresì la perplessità che sorge sul fatto che i lavoratori di una azienda individuino un loro rappresentante in un socio della società che gestisce l’azienda stessa e presso la quale prestano la loro attività, il quale è in fondo un proprietario dell’azienda medesima, si ritiene assolutamente incompatibile, per ragioni facilmente comprensibili anche se il legislatore non lo ha precisato, che il RLS sia un socio di una società che gestisce l’azienda presso la quale lo stesso RLS deve svolgere le proprie funzioni di rappresentanza in quanto, essendo socio del datore di lavoro, comunque ha di fatto una convergenza di interessi con lo stesso. Una conferma di quanto osservato deriva dall’esame delle attribuzioni che il  legislatore ha voluto assegnare al RLS e che troviamo nell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 che di seguito si riporta:
 
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
 
attribuzioni che in gran parte denotano chiaramente una posizione di marcata “contrapposizione” del RLS rispetto al datore di lavoro o a chi per lui. Ci si chiede, infatti, come potrebbe assolvere alle sue funzioni con serenità ed imparzialità un RLS socio amministratore di una società e come potrebbe quindi, ad esempio, promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (lettera h) che lo stesso dovrà poi contribuire ad applicare, oppure come potrebbe formulare e fare mettere a verbale osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti rivolte contro la propria società (lettera i), o partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008 assumendo contemporaneamente le posizioni contrapposte di RLS e socio amministratore (lettera l) assieme poi al proprio socio che è datore di lavoro ed anche nella circostanza RSPP dell’azienda, o addirittura fare ricorso alle autorità competenti e quindi in pratica denunciare il proprio socio qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dallo stesso nella qualità di datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (lettera o)?
 
Per quanto sopra detto inoltre si ritiene anzi che il socio lavoratore amministratore  non dovrebbe sostanzialmente neanche partecipare alla elezione dei lavoratori prevista dall’art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008 la quale nella logica dovrebbe essere riservata esclusivamente ai lavoratori che nell’azienda assumono una posizione di subordinazione rispetto al datore di lavoro. E’ opportuno a tal punto richiamare anche quanto riportato in merito alla elezione del RLS in un Accordo Interconfederale raggiunto in materia di salute e di sicurezza sul lavoro il 22 giugno 1995 fra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Nello stesso, infatti, per quanto riguarda le modalità di elezione del RLS in aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti, è indicato che “ hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva”.
 
Alla luce delle considerazioni sopra svolte in definitiva ed in risposta al quesito formulato non si ritiene opportuno che le funzioni di RLS siano svolte da un socio amministratore di una società che gestisce l’azienda nell’ambito della quale lo stesso deve operare, anche se il legislatore non si è espresso in merito. Qualcuno a tal punto può osservare  che una soluzione del genere non è stata comunque espressamente vietata dalle disposizioni di legge ma se ce ne andiamo con il principio che in Italia tutto ciò che non è vietato è consentito e pensiamo di applicare questa categorica asserzione alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro vuol dire che la nostra preoccupazione non è quella di fare prevenzione e garantire ai lavoratori le maggiori condizioni di sicurezza ma è quella di cercare di rispettare comunque le disposizioni di legge pensando però di raggirarle nella maniera a noi più confacente e più conveniente.

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