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"Regolamento Reach: testo consolidato e restrizioni relative al cadmio"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
21/09/2011 - In questi mesi PuntoSicuro ha affrontato spesso la graduale applicazione
del regolamento
n. 1272/2008 (
Regolamento CLP), anche
in riferimento alle conseguenze
sul
Regolamento REACH, il Regolamento
di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.
Infatti
la contemporanea applicazione di disposizioni che riguardano sia il Regolamento
CLP che il Regolamento REACH (ad esempio l’applicazione di nuovi criteri
GHS per le sostanze, la conseguente necessità di adeguare le SDS,
la notifica delle classificazioni all’ECHA, …) porta alla necessità di uno
sforzo comunicativo continuo per diffondere le novità e le variazioni che
riguardano questi due regolamenti.
Per
aumentare l’informazione su questi temi segnaliamo che nel mese di maggio 2011 è
stato approvato e predisposto un
testo
consolidato del Regolamento REACH che tiene conto di alcune specifiche
disposizioni previste dal regolamento
CLP e di alcune disposizioni che riguardano le SDS
(regolamento della Commissione europea n. 453/2010).
Il
testo consolidato – che non è ancora stato tradotto in lingua italiana -
contiene inoltre un aggiornamento dell'Allegato XIV (includendo le sostanze che
saranno soggette ad autorizzazione).
Dopo
l'approvazione di questo testo consolidato è stato poi ulteriormente modificato
l'Allegato XVII del REACH (relativo alle restrizioni) attraverso il
Regolamento della Commissione europea n.
494/2011 del 20 maggio 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio).
Riportiamo
alcune delle
premesse contenute nel
regolamento suddetto in relazione ai problemi derivanti dall’utilizzo del
cadmio:
-
“con la sua risoluzione del 25 gennaio 1988 concernente un programma d'azione
della Comunità il Consiglio ha invitato la Commissione a combattere l'inquinamento
dell'ambiente causato dal cadmio;
-
nella tabella dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce
23 sono indicate le restrizioni cui sono soggetti l'uso e l'immissione sul
mercato del cadmio in miscele e articoli;
-
il cadmio e l'ossido di cadmio sono classificati come sostanze
cancerogene di categoria 1B e come sostanze presentanti una tossicità acuta
e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1;
-
dal 31 dicembre 1992, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio
1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi vieta l'uso del cadmio come
colorante
in determinati polimeri e nelle pitture,
come stabilizzante nel cloruro di polivinile (PVC) in determinate applicazioni
e la cadmiatura in determinate applicazioni. La direttiva 76/769/CEE è stata abrogata e
sostituita dal regolamento
(CE) n. 1907/2006 con effetto dal 1°
giugno 2009;
-
nel 2007 è stata completata la
valutazione
europea dei rischi del cadmio in applicazione del regolamento (CEE) n.
793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al
controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Il 14 giugno 2008 la
Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa ai risultati della
valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per il
cadmio e l'ossido di cadmio, in cui si raccomanda di limitare l'immissione sul
mercato e l'uso di bacchette per brasatura e gioielli contenenti cadmio;
- la comunicazione sottolinea la necessità di
misure specifiche per limitare i rischi dovuti all'uso di
bacchette per brasatura e di
gioielli
contenenti cadmio.
Gli utilizzatori
professionali e amatoriali sono esposti al rischio di inalazione di fumi
durante l'operazione di
brasatura.
I consumatori, bambini compresi, sono
esposti per contatto con la pelle o suzione al cadmio contenuto nei gioielli;
-
la Commissione ha commissionato uno studio sull'impatto socioeconomico di un
eventuale aggiornamento delle restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso
del cadmio nei gioielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC. I risultati di
questo studio sono stati pubblicati nel gennaio 2010;
-
le disposizioni esistenti relative alle pitture
contenenti zinco devono essere chiarite specificando il tenore di zinco
elevato. Anche le disposizioni relative alle pitture
utilizzate negli articoli dipinti devono essere chiarite;
-
dal 2001 l'industria europea del PVC si astiene volontariamente dall'utilizzare
il cadmio come stabilizzatore nel PVC di nuova produzione per le applicazioni
non ancora regolamentate dalla direttiva 76/769/CEE. Questa iniziativa
volontaria ha permesso la progressiva eliminazione dell'uso del cadmio nel PVC;
- il divieto dell'uso del cadmio deve essere
esteso a tutti gli
articoli in PVC
per raggiungere l'obiettivo della lotta contro l' inquinamento
da cadmio;
-
occorre prevedere una deroga per le miscele prodotte a partire da rifiuti di
PVC e designate come ‘
PVC riciclato’
per consentirne l'immissione sul mercato e l'uso in determinati prodotti per l' edilizia;
-
l'uso del PVC riciclato nella fabbricazione di determinati prodotti per
l'edilizia deve essere incoraggiato, perché permette di riutilizzare il PVC a
fine vita, che può contenere cadmio. Pertanto, occorre fissare un tenore
massimo di cadmio più elevato per questi prodotti per l' edilizia,
per evitare la messa in discarica o l'incenerimento del PVC
e il conseguente rilascio nell'ambiente di anidride carbonica e di cadmio;
-
il presente regolamento deve entrare in applicazione sei mesi dopo l'entrata in
vigore, per dar modo agli operatori di conformarsi alle sue disposizioni;
-
si prevede che, per effetto del divieto di utilizzare cadmio nella
fabbricazione del PVC, il tenore di cadmio nei
prodotti per l'edilizia fabbricati partendo da PVC riciclato
diminuirà gradualmente. Pertanto, il tenore massimo di cadmio deve essere
riesaminato di conseguenza e l'Agenzia europea per le sostanze
chimiche deve concorrere alla revisione della restrizione, come previsto
dall'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006”.
Rimandandovi
alla lettura diretta del regolamento, anche in merito alle varie deroghe (ad
esempio in relazione al PVC ricilato), riportiamo
alcune delle
indicazioni relative alla voce
23 (cadmio e suoi composti) nella tabella che riporta la denominazione
delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni
(Allegato XVII):
-
“è vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire
da materie plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari
o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica”;
-
“è vietata l'immissione sul mercato di articoli
pitturati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o
superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata”;
-
“è vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01
% in peso. È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui
tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in
peso. S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con
l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C”.
Inoltre
“sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore (sempre con
riferimento al cadmio, ndr) è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo
in:
i)
monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione
di oggetti di gioielleria;
ii)
parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per
capelli, compresi: braccialetti, collane e anelli; gioielli per piercing;
orologi da polso e cinturini; spille e gemelli per polsini”.
Per
ulteriori informazioni ricordiamo che è possibile consultare i vari helpdesk
nazionali ( Helpdesk
REACH presso il Ministero Sviluppo Economico e Helpdesk
CLP presso il CSC dell’ISS).
“ Testo
consolidato del Regolamento Reach ( 5 maggio 2011)”, Regulation (EC) No
1907/2006 of the european Parliament and of the Council of 18 December 2006
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive
1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission
Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and
Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (formato
PDF, 2.97 MB).
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