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"Sulla responsabilità del direttore dei lavori"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
26/09/2011 -
Viene ribadito in questa sentenza della Corte di Cassazione quanto già la stessa Corte suprema ha avuto modo di sostenere in precedenti sue espressioni e cioè che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla esecuzione fedele del capitolato d’appalto e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nella organizzazione del cantiere. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’attribuzione degli obblighi di prevenzione degli infortuni al direttore dei lavori, intesa come estensione dei suoi compiti, deve essere rigorosamente provata attraverso l’individuazione di comportamenti che possono testimoniare, in modo inequivoco, la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere.
Viene ribadito in questa sentenza della Corte di Cassazione quanto già la stessa Corte suprema ha avuto modo di sostenere in precedenti sue espressioni e cioè che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla esecuzione fedele del capitolato d’appalto e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nella organizzazione del cantiere. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’attribuzione degli obblighi di prevenzione degli infortuni al direttore dei lavori, intesa come estensione dei suoi compiti, deve essere rigorosamente provata attraverso l’individuazione di comportamenti che possono testimoniare, in modo inequivoco, la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere.
Il Caso
ed il ricorso in Cassazione
Il
Tribunale ha condannato il direttore dei lavori di un cantiere edile in ordine
al delitto di omicidio colposo in danno di un dipendente della ditta che
operava nel cantiere
stesso vittima di un infortunio mortale individuando per lo stesso una sua
penale responsabilità. La Corte di Appello ha successivamente riformata in parte la sentenza del Tribunale
riducendo la pena inflitta all’imputato ed individuando il concorso di colpa
della vittima nella produzione dell'evento nella misura del 50%. L’infortunio
del lavoratore era accaduto in quanto lo stesso, nel tentativo di riparare la
spina terminale di una prolunga, aveva toccato un conduttore in tensione ed era
rimasto folgorato a causa della corrente
elettrica che aveva attraverso il suo corpo.
Avverso
la sentenza della Corte di Appello il direttore dei lavori ha proposto ricorso
per cassazione contestando la sentenza
stessa nella parte in cui veniva affermata la sua ingerenza nell'organizzazione
del lavoro. Secondo lo stesso, infatti, i giudici di merito avevano
erroneamente individuata tale ingerenza nella stesura di un verbale con il
quale dallo stesso erano state contestate all’impresa esecutrice delle
violazioni antinfortunistiche ed era stata emessa una disposizione di sospendere
le attività, circostanze queste ritenute dal direttore dei lavori inidonee
ad affermare che lo stesso avesse, in via di fatto, poteri gestori in materia
di sicurezza del cantiere mentre dovevano nel caso particolare individuare
l’obbligo del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro a carico
dell'appaltatore e del datore di lavoro.
L’esito del ricorso e le decisioni della
suprema Corte
Il
ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto
rigettato. Nel far ciò la stessa Corte ha ribadito, secondo quelli che sono
ormai i dettami consolidati della giurisprudenza, che “
i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del
committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto
e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme
antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza
nell'organizzazione del cantiere”. “
Una
diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori”, ha
quindi proseguito la suprema Corte,
“comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni
deve essere rigorosamente provata,
attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo
inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere”.
La Sez.
IV ha quindi ritenute corrette le determinazioni assunte dalla Corte di Appello
la quale, condividendo la decisione del primo giudice, aveva affermato la
responsabilità penale dell'imputato, in veste di direttore dei lavori, per
essersi direttamente ingerito nell'attività decisionale ed organizzativa
attinente alle misure antinfortunistiche. Il Collegio aveva posto infatti in
evidenza che l'imputato aveva verificato la carenza delle misure
antinfortunistiche nel cantiere in argomento il giorno antecedente l'infortunio
mortale tanto da avere ordinato alla ditta appaltatrice di ovviare a dette
carenze e di sospendere le lavorazioni. La stessa Corte territoriale aveva,
inoltre, osservato che l'imputato si era recato diverse volte presso il
cantiere, aperto già da settanta giorni rispetto alla data dell'infortunio,
nonché che gli operai avevano ripetutamente utilizzato apparecchiature elettriche
nel corso dei lavori e che l’imputato aveva constatato la situazione di
assoluta carenza in cantiere di misure antinfortunistiche.
“
Sulla scorta di tali rilievi”, ha così
concluso la suprema Corte
, “il Collegio
ha del tutto conferentemente rilevato che l'imputato si era effettivamente
ingerito nelle decisioni organizzative del lavoro, con conseguente assunzione
di fatto della relativa posizione di garanzia”.
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