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"Rifiuti, date certe per il Sistri"

fonte Italia Oggi - Vincenzo Dragani / Normativa

26/09/2011 - Sistri, si (ri)parte.
Dal 9 febbraio 2012 scatteranno gli obblighi per medi e grandi gestori di rifiuti. Dopo il 1° giugno 2012 (nella data precisata da un futuro dm del ministero dell’Ambiente) quelli per i piccoli produttori di rifi uti pericolosi. Il tutto accompagnato da una parallela semplifi cazione gestionale per i produttori di rifi uti conferiti alle fi liere obbligatorie
(potranno delegare ai consorzi gli adempimenti Sistri) e corredato da due importanti appuntamenti «prenatalizi »: quello del 15 dicembre 2011, termine entro il quale lo stesso dicastero dovrà ultimare un «check tecnico» sulla funzionalità del sistema informatico; quello del 16 dicembre 2011, entro il quale dovrà individuare i rifiuti privi di «criticità ambientali» che non entreranno obbligatoriamente nel tracciamento telematico. È questo il rinnovato quadro normativo disegnato dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del dl 138/2011, la manovra di fi ne estate.

Il ripristino del Sistri.
La legge in parola (pubblicata in Gazzetta Uffi ciale del 16 settembre 2011 n. 216) ripristina
dal 17 settembre 2011 (data della sua entrata in vigore) la validità dell’intero impianto normativo relativo al sistema telematico di tracciamento dei rifi uti recato dal dlgs 152/2006, dai decreti minambiente 17 dicembre 2009 e 18 febbraio 2011 n. 52 e dal dl 70/2011 (impianto normativo sostanzialmente cancellato dall’originaria versione del dl 138/2011). Mediante la diretta riformulazione del dl 138/2011 (in particolare i nuovi commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 6) la legge di conversione conferisce così date certe all’operatività degli adempimenti previsti dal sistema Sistri: comunicazione telematica al cervellone informatico centrale dei rifiuti gestiti (tramite pc e relativa «chiave usb»); tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto dei rifi uti (attraverso le «black box»); monitoraggio ingresso/uscite degli stessi mezzi dalle discariche (mediante apparecchiatura installata in sito).

Il «check tecnico».
Il primo appuntamento previsto dal rinnovato dl 138/2011 è quello del 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione), termine a partire dal quale il ministero dell’Ambiente dovrà assicurare la verifi ca delle componenti hardware e software dell’impianto tecnologico Sistri. Tale verifi ca dovrà essere effettuata anche tramite test di funzionamento con il coinvolgimento delle associazioni di categoriamaggiormente rappresentative e dell’utenza fi nale. All’esito del «check», da ultimarsi entro il 15 dicembre
2011, dovranno essere adottati i miglioramenti e le semplifi cazioni tecnologiche suggerite dal caso.

I rifiuti «in deroga».
Entro il 16 dicembre 2011 il dicastero dell’Ambiente dovrà poi individuare mediante  decreto, di concerto con il ministero della Semplificazione normativa, specifi che tipologie di
rifi uti alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifi che caratteristiche
di criticità ambientale potranno essere applicate le procedure (Sistri) previste per i rifiuti
speciali non pericolosi, ossia la facoltatività (in luogo della obbligatorietà) del loro  tracciamento tramite il sistema telematico.

L’operatività degli adempimenti Sistri.
Dal 9 febbraio 2012 scatteranno per tutti i soggetti individuati dal (ripristinato) articolo 188-ter del dlgs 152/2006, ad eccezione dei piccoli produttori di rifi uti speciali pericolosi individuati dal dl 70/2011 (si veda oltre), gli adempimenti preliminari ed operativi Sistri per le nuove attività: iscrizione al Sistri e pagamento relativo contributo; comunicazione telematica
dati rifi uti al cervellone informatico Sistri (tramite pc e chiave usb); tracciamento satellitare mezzi trasporto rifiuti (tramite black box); monitoraggio ingresso/uscite discariche con apparecchiature Sistri.

Il Sistri per piccoli produttori.
Il ripristino della normativa Sistri ad opera della legge 148/2011 comporta anche la reviviscenza delle disposizioni del dl 70/2011 (recante «prime disposizioni urgenti per l’economia » come convertito, con modifiche, in legge 106/2011) relative al regime Sistri per i piccoli produttori di rifi uti. In virtù dell’articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto legge 70/2011 gli adempimenti operativi Sistri per i produttori di rifi uti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti, compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifi uti entro i 30 kg/litro al giorno (novero di soggetti individuato dal combinato disposto degli articoli 212, comma 8, dlgs 152/2006, 1, comma 5, dm Ambiente 26 maggio 2011, 3, comma 1, dm Ambiente 52/2011), scatteranno infatti a partire dalla data stabilita da un futuro dm del ministero dell’Ambiente e comunque non prima del 1° giugno 2012.

Le semplificazioni per i rifiuti conferiti a filiera.
Per espressa disposizione della legge di conversione del dl 138/2011, tutti gli operatori che producono esclusivamente rifi uti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di filiera (come imballaggi, pile ed accumulatori, Raee) potranno delegare ai consorzi di recupero (secondo le modalità previste per le associazioni di categoria) i propri adempimenti Sistri.

I compiti degli enti locali.
Con la reviviscenza della normativa Sistri acquista dal 17 settembre 2011 efficacia operativa
anche l’Accordo 27 luglio 2011 fra governo, regioni e autonomie locali siglato in sede di  Conferenza unificata (e pubblicato in G.U. del 5 settembre 2011 n. 206). L’atto impegna Regioni, Province e Comuni a riversare nel database Sistri tutti i dati relativi alle autorizzazioni e comunicazioni in materia di rifi uti di loro competenza utilizzando standard condivisi. Dati che poi gli enti preposti a vigilanza, controllo ed all’accertamento degli illeciti
(ossia province, fino a quando esiteranno considerato il ddl costituzionale licenziato dal  governo lo scorso 8 settembre che ne dispone la cancellazione, e Arpa) utilizzeranno
per l’esercizio delle loro funzioni.

L’attuale regime dei rifiuti.
Fino alla partenza dei nuovi termini di operatività del Sistri il regime per il tracciamento dei
rifiuti continuerà ad essere quello del cd. «doppio binario» previsto dal (resuscitato) articolo
12, comma 2 del dm 17 dicembre 2009, ossia: obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e formulario di trasporto; facoltatività di adesione al Sistri.
In base ad una parallela (e rediviva) norma dello stesso dm 17 dicembre 2009 (articolo 12,
comma 1), è ripristinato anche il cd. «Mudino», ossia l’obbligo per produttori iniziali di rifiuti
e per imprese ed enti, che effettuano recupero e smaltimento già tenuti alla dichiarazione
Mud (legge 70/1994), di comunicare entro il 31 gennaio al Sistri i dati annuali relativi alle relative operazioni di gestione.

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