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"I quesiti sul decreto 81: il POS per diverse lavorazioni in cantiere"

fonte PuntoSicuro / Edilizia

28/09/2011 - Quesito
Nel caso in cui una ditta nell’ambito di uno stesso cantiere sia appaltatrice per alcuni lavori e subappaltatrice per altre lavorazioni di natura diversa la stessa è obbligata a redigere due POS distinti o può redigere un unico POS?

Risposta
Diventano sempre più singolari i quesiti formulati sulla applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se si riferiscono a situazioni reali e spesso anche diffuse. Questa volta il caso segnalato riguarda una impresa che si trova ad essere impegnata in uno stesso cantiere edile ad eseguire alcune lavorazioni come ditta appaltatrice ed altre lavorazioni di natura diversa nella veste di ditta subappaltatrice. Viene richiesto, in particolare, se in tali casi si deve provvedere a redigere due piani operativi di sicurezza ( POS) diversi o se ne può fare uno solo.
Per dare una risposta al quesito occorre rileggersi le disposizioni del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, riguardanti sia l’obbligo della redazione del piano operativo di sicurezza che i contenuti minimi che lo stesso deve possedere.
 
E’ vero che il cantiere edile nel quale opera l’impresa in veste contemporaneamente di appaltatrice e di subappaltatrice è lo stesso e che il datore di lavoro, al quale le disposizioni di legge ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008 impongono la redazione del POS, è anche lo stesso ma, leggendo l’elenco dei contenuti minimi di tale POS riportato nel punto 3.2.1. dell’Allegato XV dello stesso decreto legislativo, è facile osservare che con tale piano devono essere fornite non solo informazioni sui dati identificativi e sulla organizzazione dell’impresa che esegue i lavori in cantiere (lettera a del punto 3.2.1.) indicando i nominativi del datore di lavoro, degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione e comunque alla gestione delle emergenze in cantiere, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del medico competente, ove previsto, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere ed inoltre le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice (lettera b), che possono pure essere comuni alle due organizzazioni di lavoro, ma devono essere fornite anche informazioni sui ponteggi ed altre opere provvisionali, sulle macchine e sugli impianti (lettera d) e sulle sostanze e preparati pericolosi utilizzati ((lettera e), che molto probabilmente sono diversi per le due lavorazioni, e devono essere indicate e descritte anche e soprattutto le attività specifiche e le singole lavorazioni svolte nel cantiere (lettera c) nonché i rischi a loro connessi e quindi le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione sia ai rischi dell’impresa (lettera g) che ai rischi che possono interferire con le altre aziende e devono essere ancora riportate le procedure complementari e di dettaglio eventualmente richieste dal PSC (lettera h) e quindi elencati i dispositivi di protezione individuale forniti (lettera i), elementi questi che possono essere diversi da una lavorazione all’altra, specie se le stesse sono di natura diversa.
 
Alla luce quindi delle considerazioni appena svolte ed in risposta al quesito formulato si ritiene opportuno, essendo l’impresa nel caso segnalato impegnata ad eseguire in cantiere lavorazioni diverse, che la stessa debba provvedere a redigere due POS distinti al fine anche di consentire al coordinatore per la sicurezza di valutare la compatibilità di ognuno di essi con il piano di sicurezza e di coordinamento generale del cantiere.
 

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