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"I quesiti sul decreto 81: il POS per diverse lavorazioni in cantiere"
fonte PuntoSicuro / Edilizia
28/09/2011 -
Quesito
Nel caso in cui
una ditta nell’ambito di uno stesso cantiere sia appaltatrice per alcuni lavori
e subappaltatrice per altre lavorazioni di natura diversa la stessa è obbligata
a redigere due POS distinti o può redigere un unico POS?
Risposta
Risposta
Diventano sempre
più singolari i quesiti formulati sulla applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81
e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, anche se si riferiscono a situazioni reali e spesso anche diffuse.
Questa volta il caso segnalato riguarda una impresa che si trova ad essere
impegnata in uno stesso cantiere edile ad eseguire alcune lavorazioni come
ditta appaltatrice ed altre lavorazioni di natura diversa nella veste di ditta
subappaltatrice. Viene richiesto, in particolare, se in tali casi si deve
provvedere a redigere due piani operativi di sicurezza ( POS)
diversi o se ne può fare uno solo.
Per dare una
risposta al quesito occorre rileggersi le disposizioni del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro, riguardanti sia l’obbligo della redazione del
piano operativo di sicurezza che i contenuti minimi che lo stesso deve
possedere.
E’ vero che il cantiere
edile nel quale opera l’impresa in veste contemporaneamente di appaltatrice e
di subappaltatrice è lo stesso e che il datore di lavoro, al quale le
disposizioni di legge ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n.
81/2008 impongono la redazione del POS, è anche lo stesso ma, leggendo l’elenco
dei contenuti minimi di tale POS
riportato nel punto 3.2.1. dell’Allegato XV dello stesso decreto legislativo, è
facile osservare che con tale piano devono essere fornite non solo informazioni
sui dati identificativi e sulla organizzazione dell’impresa che esegue i lavori
in cantiere (lettera a del punto 3.2.1.) indicando i nominativi del datore di
lavoro, degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione e comunque alla gestione delle emergenze
in cantiere, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del medico competente, ove
previsto, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
direttore tecnico di cantiere e del capocantiere ed inoltre le specifiche
mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice (lettera b), che possono pure essere comuni alle
due organizzazioni di lavoro, ma devono essere fornite anche informazioni sui
ponteggi ed altre opere provvisionali, sulle macchine e sugli impianti (lettera
d) e sulle sostanze e preparati pericolosi utilizzati ((lettera e), che molto
probabilmente sono diversi per le due lavorazioni, e devono essere indicate e
descritte anche e soprattutto le attività specifiche e le singole lavorazioni
svolte nel cantiere
(lettera c) nonché i rischi a loro connessi e quindi le misure di prevenzione e
protezione adottate in relazione sia ai rischi dell’impresa (lettera g) che ai
rischi che possono interferire con le altre aziende e devono essere ancora
riportate le procedure complementari e di dettaglio eventualmente richieste dal
PSC (lettera h) e quindi elencati i dispositivi
di protezione individuale forniti (lettera i), elementi questi che possono
essere diversi da una lavorazione all’altra, specie se le stesse sono di natura
diversa.
Alla luce quindi
delle considerazioni appena svolte ed in risposta al quesito formulato si
ritiene opportuno, essendo l’impresa nel caso segnalato impegnata ad eseguire
in cantiere lavorazioni diverse, che la stessa debba provvedere a redigere due POS
distinti al fine anche di consentire al coordinatore per la sicurezza di
valutare la compatibilità di ognuno di essi con il piano di sicurezza e di
coordinamento generale del cantiere.
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