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"I quesiti sul decreto 81: si può delegare il POS?"
fonte PuntoSicuro / Normativa
05/10/2011 -
Quesito
Sono dipendente di
un'azienda con oltre duecento unità e sono fornito di delega in materia di
sicurezza sul lavoro con pieni poteri di spesa cosi come previsto dall'art. 16
del D. Lgs. 81/2008. Premesso che l'art. 17 comma 1 lettera a) del D.
Lgs. 81/2008 cita la non delegabilità da parte del datore di lavoro della
valutazione dei rischi e della redazione del DVR e che secondo l'art. 96 comma
2 dello stesso D. Lgs. 81/2008 l'accettazione del PSC e la redazione del POS
costituiscono, limitatamente al cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera a), posso sostituirmi al datore
di lavoro per le attività di sicurezza nella cantieristica e posso in
particolare provvedere alla redazione del POS?
Risposta
Come è stato
giustamente ricordato il legislatore con l'articolo 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n.
81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha stabilita
la indelegabilità da parte del datore di lavoro sia della valutazione dei
rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione previsto
dall'articolo 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, e ciò con il comma 1 lettera
a), che della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, con il comma 1 lettera b), facendo intendere per esclusione che lo
stesso può delegare tutti gli altri obblighi purché vengano rispettati i limiti
e le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell'art.
16 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Dalla lettura del citato D. Lgs. n. 81/2008
discende quindi che essendo il lettore, così come afferma, in possesso di una delega
come suol dirsi "perfetta" lo stesso può sostituirsi al datore di
lavoro per quanto riguarda l'adempimento di tutti gli altri obblighi, purché
siano specificati nella delega stessa, compresi quelli riportati nel Titolo IV e
relativi ai cantieri
temporanei o mobili.
Un discorso a parte
va fatto però per quanto riguarda l'obbligo di cui all'articolo 96 comma 1
lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del datore di lavoro dell'impresa
esecutrice che opera nel cantiere edile, di redigere il piano
operativo di sicurezza (POS). Il piano operativo di sicurezza infatti, così
come è stato definito dall'articolo 89 comma 1 lettera h), è il documento che
il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere
interessato, ai sensi proprio dell'articolo 17 comma 1 lettera a) e deve
possedere i contenuti minimi riportati nell'allegato XV dello stesso D. Lgs. al
punto 3.
Da una lettura
coordinata dei citati articoli 89 e 17 del D. Lgs. n. 81/2008 è da desumersi
quindi che anche
la redazione del POS,
così come è stato stabilito per la redazione del DVR, sia
un obbligo indelegabile da parte del datore di lavoro. In
definitiva pertanto ed in risposta al quesito formulato, fermo restando
l'obbligo da parte del datore di lavoro di vigilare comunque, ai sensi del
comma 3 del citato articolo 16, sull'operato del delegato il lettore può
tranquillamente sostituirsi al datore di lavoro nella gestione dell'attività di
cantiere salvo che nella redazione del POS che potrà pure elaborare ma che
dovrà comunque essere firmato dal suo datore di lavoro. Sulla indelegabilità
della redazione del POS si consulti il commento alla sentenza della Corte di
Cassazione Sez. IV n. 6613 del 16 febbraio 2009 pubblicato sul quotidiano
del 5/10/2009.
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