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"I quesiti sul decreto 81: si può delegare il POS?"

fonte PuntoSicuro / Normativa

05/10/2011 -
Quesito
Sono dipendente di un'azienda con oltre duecento unità e sono fornito di delega in materia di sicurezza sul lavoro con pieni poteri di spesa cosi come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Premesso che l'art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 cita la non delegabilità da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi e della redazione del DVR e che secondo l'art. 96 comma 2 dello stesso D. Lgs. 81/2008 l'accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lettera a), posso sostituirmi al datore di lavoro per le attività di sicurezza nella cantieristica e posso in particolare provvedere alla redazione del POS?
Risposta
Come è stato giustamente ricordato il legislatore con l'articolo 17 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha stabilita la indelegabilità da parte del datore di lavoro sia della valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione previsto dall'articolo 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, e ciò con il comma 1 lettera a), che della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il comma 1 lettera b), facendo intendere per esclusione che lo stesso può delegare tutti gli altri obblighi purché vengano rispettati i limiti e le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 16 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Dalla lettura del citato D. Lgs. n. 81/2008 discende quindi che essendo il lettore, così come afferma, in possesso di una delega come suol dirsi "perfetta" lo stesso può sostituirsi al datore di lavoro per quanto riguarda l'adempimento di tutti gli altri obblighi, purché siano specificati nella delega stessa, compresi quelli riportati nel Titolo IV e relativi ai cantieri temporanei o mobili.
 
Un discorso a parte va fatto però per quanto riguarda l'obbligo di cui all'articolo 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che opera nel cantiere edile, di redigere il piano operativo di sicurezza (POS). Il piano operativo di sicurezza infatti, così come è stato definito dall'articolo 89 comma 1 lettera h), è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi proprio dell'articolo 17 comma 1 lettera a) e deve possedere i contenuti minimi riportati nell'allegato XV dello stesso D. Lgs. al punto 3.
 
Da una lettura coordinata dei citati articoli 89 e 17 del D. Lgs. n. 81/2008 è da desumersi quindi che anche la redazione del POS, così come è stato stabilito per la redazione del DVR, sia un obbligo indelegabile da parte del datore di lavoro. In definitiva pertanto ed in risposta al quesito formulato, fermo restando l'obbligo da parte del datore di lavoro di vigilare comunque, ai sensi del comma 3 del citato articolo 16, sull'operato del delegato il lettore può tranquillamente sostituirsi al datore di lavoro nella gestione dell'attività di cantiere salvo che nella redazione del POS che potrà pure elaborare ma che dovrà comunque essere firmato dal suo datore di lavoro. Sulla indelegabilità della redazione del POS si consulti il commento alla sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV n. 6613 del 16 febbraio 2009 pubblicato sul quotidiano del 5/10/2009.

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