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"La vigilanza del datore di lavoro sull’attività del medico competente"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
07/10/2011 - Si riporta di seguito un commento alla
recentissima sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34373 che ha
assolto il datore di lavoro di una s.p.a. dal reato di lesioni colpose (per
ipoacusia) in quanto la negligenza del medico competente non era addebitabile
ad un difetto di vigilanza da parte sua.
In questa recente sentenza la Cassazione si
è pronunciata sulle responsabilità per lesioni personali gravi del procuratore
speciale di una società per azioni in relazione alla ipoacusia
di origine professionale di cui era risultato affetto un lavoratore.
La Corte, confermando la sentenza di
appello, ha assolto l’imputato in quanto:
-
il
reato risultava essersi consumato in epoca ampiamente precedente al momento in
cui l’imputato aveva assunto il ruolo di datore di lavoro;
-
anche
per il periodo in cui egli ricopriva tale posizione, dalle emergenze
processuali non erano emersi elementi di colpa perché risultavano essere stati
realizzati interventi di carattere strutturale su macchinari e ambienti, la
messa a disposizione dei lavoratori dei necessari presidi tecnici atti a
prevenire eventi otolesivi, l’effettuazione di periodici controlli audiometrici
sui lavoratori;
-
benché
un profilo di colpa potesse
“in ipotesi ravvisarsi a carico del medico
competente, la cui posizione risultava essere stata sottoposta
all’attenzione del PM già dal giudice di primo grado”, non emergevano
secondo la Corte
“
specifiche situazioni che avrebbero potuto e
dovuto portare l’imputato a sindacare il comportamento del medico e
l’inadeguatezza del ruolo prevenzionale da questi svolto:
situazioni che
erano stato rese palesi solo a seguito dell’apertura del procedimento penale.”
La Cassazione rigetta dunque il ricorso del
Procuratore Generale (contro la sentenza liberatoria della Corte d’Appello) il
quale faceva presente che
“la colpa del medico, che inadeguatamente avrebbe
corrisposto all’accertata patologia acustica, non avrebbe potuto portare ad
elidere profili di colpa del procuratore dell’azienda […].
L’imputato, in altri termini,
avrebbe dovuto comunque sorvegliare sul comportamento del medico aziendale”.
Secondo la Suprema Corte, invece, la Corte
d’Appello, che ha assolto il datore di lavoro,
“non ha affatto trascurato di considerare tale situazione, e […] ha escluso violazioni cautelari anche di colpa generica [cioè caratterizzate da negligenza, imprudenza, imperizia, n.d.r.] da parte del datore di lavoro, vuoi sotto il profilo della scelta del medico competente e sotto il correlato profilo del “sindacato” sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, vuoi sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici [interventi sui macchinari, messa a disposizione dei presidi di sicurezza, controlli dei dipendenti].”
“non ha affatto trascurato di considerare tale situazione, e […] ha escluso violazioni cautelari anche di colpa generica [cioè caratterizzate da negligenza, imprudenza, imperizia, n.d.r.] da parte del datore di lavoro, vuoi sotto il profilo della scelta del medico competente e sotto il correlato profilo del “sindacato” sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, vuoi sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici [interventi sui macchinari, messa a disposizione dei presidi di sicurezza, controlli dei dipendenti].”
Interessante è il tema - proposto dalla
sentenza - della vigilanza che il datore di lavoro deve effettuare sull’adempimento
da parte del medico competente degli obblighi a suo carico.
La Cassazione sottolinea in proposito:
“è
indiscutibile che
il datore di lavoro, titolare principale della posizione
di garanzia, è tenuto a vigilare sul modo con cui gli altri soggetti (con)
titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo (qui, il medico
competente).
E’
principio pacifico:
desumibile già dall’articolo 2087 del codice civile, ed ora, per quanto possa
valere,
riaffermato a chiare lettere dell’
articolo 18, comma 3 bis, del decreto
legislativo n. 81 del 2008,
laddove si afferma che il datore di
lavoro e il dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei
precedenti commi dello stesso articolo, in più (“altresì”) sono tenuti a
vigilare sull’adempimento degli obblighi propri dei preposti (articolo 19), dei
lavoratori (articolo 20), dei progettisti (articolo 22), dei fabbricanti e dei
fornitori (articolo 23), degli installatori (articolo 24) e del medico
competente (articolo 25), restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità
dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorché la mancata
attuazione dei relativi obblighi “sia addebitabile unicamente agii stessi”, non
essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e
del dirigente.”
E prosegue la Corte nella sentenza in
commento che è una delle prime pronunce che prende in esame il contenuto di
questa importantissima disposizione del D.Lgs. 81/08:
“
l’articolo 18,
comma 3-bis, citato, a ben vedere, come detto, riproduce in norma il dovere di
vigilanza e controllo, relativo al rispetto della normativa prevenzionale,
che [già] compete [e competeva] tradizionalmente sul datore di lavoro, ma anche
sul dirigente nei limiti delle relative competenze funzionali,
in
applicazione della generalissima regola cautelare contenuta nell’articolo 2087
del codice civile, la cui inosservanza può portare alla responsabilità del
soggetto obbligato in ossequio al disposto, altrettanto generale, dell’articolo
40, comma secondo, cod. pen.: il non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico
di impedire equivale a cagionarlo.”
Per meglio comprendere la
ratio
dell’art. 18 rispetto a ciò che concerne i rapporti tra datore di
lavoro/dirigente e medico
competente, è utile riferirsi alla Relazione di accompagnamento al decreto
correttivo 106/2009 (che ha modificato due anni or sono alcuni obblighi in esso
contenuti e ha introdotto il comma 3-bis), la quale precisa che “l’articolo 18
del “testo unico”, che individua gli obblighi di natura generale a carico del
datore di lavoro, viene integrato puntualizzando […] che spetta al datore di
lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le
proprie attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le
scadenze individuate nel programma di sorveglianza
sanitaria e, quindi, richiedendo al medesimo il rispetto dei propri
obblighi di legge e comunicandogli la cessazione del rapporto di lavoro” (v.
quindi anche a tale proposito le lettere g) e g-bis) dell’art. 18 stesso).
Potremmo dire dunque che tale disposizione
chiarisce maggiormente rispetto al passato dove finisce la responsabilità del
datore di lavoro e del dirigente e dove inizia quella del medico competente in
ordine all’attività complessiva di quest’ultimo, e sancisce un obbligo di
vigilanza, da sempre riaffermato dalla giurisprudenza in capo al datore di
lavoro, sull’adempimento degli obblighi non solo a carico dei lavoratori e dei preposti
ma anche dei professionisti, dei fornitori etc.
Una vigilanza, quella richiesta dal comma
3-
bis dell’art. 18, che guardando al complessivo sistema delineato dal
D.Lgs. 81/08 può trovare la sua migliore e più garantita applicazione
nell’ambito di un
modello
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 2 c. 1
lett. dd) e 30 D.Lgs. 81/08 e più in generale mediante l’adempimento di tutto
quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01 (ivi compresa l’istituzione di un Organismo
di Vigilanza).
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