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"Impianti fotovoltaici esenti dall'Ici"
fonte edilportale.it / Sicurezza sul lavoro
10/10/2011 - Centrali fotovoltaiche come immobili. Ma esenti dall’Ici perché di interesse
pubblico. È la posizione del Consiglio nazionale del notariato, che in due studi
ha chiarito l’aspetto civilistico e fiscale degli impianti.
Con lo studio 221-2011/C, il Consiglio Nazionale del Notariato ha spiegato che le centrali fotovoltaiche possono essere classificate come beni immobili dal momento che per funzionare non possono prescindere dal collegamento col territorio.
L’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo, si legge nello studio, è compensata infatti dal punto di vista funzionale. La messa in opera di un impianto di grandi dimensioni necessita dell’integrazione tra diversi elementi, nonché dell’allacciamento alla rete elettrica nazionale. Elementi che lasciano presupporre un collegamento con il luogo per la sua utilizzazione prolungata nel tempo.
Per acquisire la disponibilità delle aree per la costruzione delle centrali fotovoltaiche è quindi necessaria la costituzione di un diritto di superficie, ma è anche possibile ricorrere alla locazione o al comodato.
Con lo studio 35-2011/T, il Consiglio Nazionale del Notariato è invece tornato sul trattamento fiscale degli impianti, attribuendo ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengono e respingendo la teoria dell’assimilabilità alle aree urbane. Considerazione che li rende assimilabili agli impianti di interesse pubblico. Quindi esenti dall’Ici.
Finora, sottolinea lo studio, si sono alternati pareri discordanti sulla natura degli impianti. Secondo l’Agenzia del Territorio gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici si qualificano come unità immobiliari che devono essere accertate nella categoria “D/1-opifici”, quindi equiparate alle turbine delle centrali elettriche. Al contrario, non assumono autonoma rilevanza catastale, costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari cui accedono, le porzioni di fabbricato ospitanti impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.
L’Agenzia delle Entrate ritiene invece che l’impianto fotovoltaico situato su un terreno, non costituisce impianto infisso al suolo dato che i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro funzionalità.
Con lo studio 221-2011/C, il Consiglio Nazionale del Notariato ha spiegato che le centrali fotovoltaiche possono essere classificate come beni immobili dal momento che per funzionare non possono prescindere dal collegamento col territorio.
L’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo, si legge nello studio, è compensata infatti dal punto di vista funzionale. La messa in opera di un impianto di grandi dimensioni necessita dell’integrazione tra diversi elementi, nonché dell’allacciamento alla rete elettrica nazionale. Elementi che lasciano presupporre un collegamento con il luogo per la sua utilizzazione prolungata nel tempo.
Per acquisire la disponibilità delle aree per la costruzione delle centrali fotovoltaiche è quindi necessaria la costituzione di un diritto di superficie, ma è anche possibile ricorrere alla locazione o al comodato.
Con lo studio 35-2011/T, il Consiglio Nazionale del Notariato è invece tornato sul trattamento fiscale degli impianti, attribuendo ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengono e respingendo la teoria dell’assimilabilità alle aree urbane. Considerazione che li rende assimilabili agli impianti di interesse pubblico. Quindi esenti dall’Ici.
Finora, sottolinea lo studio, si sono alternati pareri discordanti sulla natura degli impianti. Secondo l’Agenzia del Territorio gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici si qualificano come unità immobiliari che devono essere accertate nella categoria “D/1-opifici”, quindi equiparate alle turbine delle centrali elettriche. Al contrario, non assumono autonoma rilevanza catastale, costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari cui accedono, le porzioni di fabbricato ospitanti impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.
L’Agenzia delle Entrate ritiene invece che l’impianto fotovoltaico situato su un terreno, non costituisce impianto infisso al suolo dato che i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro funzionalità.
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