Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Domenica, 24 Novembre 2024
News

"Scia e permesso di costruire con silenzio assenso già operativi in Emilia Romagna"

fonte edilportale.it / Normativa

17/10/2011 - Titoli abilitativi, misure per la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane già in regola col Decreto Sviluppo 70/2011. È  quanto afferma l’Emilia Romagna nella Delibera 1281/2011.
Permesso di costruire con silenzio assenso
Nell’iter del rilascio del permesso di costruire, il DL Sviluppo ha introdotto il silenzio assenso, che si forma dopo 90 giorni o 150 giorni nei Comuni con più di 100 mila abitanti. Compare anche la responsabilizzazione del progettista, che deve asseverare la conformità del progetto alla pianificazione urbanistica, ai regolamenti edilizi e alle normative di settore. La delibera sottolinea come la Legge Regionale 21/2002 non solo contenga queste previsioni, ma fissi anche termini più brevi per la formazione del tacito assenso, cioè 75 e 135 giorni.
 
Tolleranza del 2% delle misure progettuali
Il Dl Sviluppo esclude la difformità delle opere edili, rispetto al titolo abilitativo, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.
Anche in questo caso la Regione fa notare che l’istituto della tolleranza costruttiva è già stato introdotto nella legislazione regionale grazie alla L.R. 23/2004 e alla L.R. 6/2009.
 
SCIA edilizia
La manovra estiva del 2010 (Dl 78/2010) ha introdotto la Scia in sostituzione della Dia. A fronte di numerosi dubbi e ricorsi alla Corte Costituzionale, DL Sviluppo 70/2011 ha chiarito che il nuovo titolo abilitativo trova applicazione nell’ambito dell’edilizia e che non sostituisce completamente la DIA. Continua infatti a essere applicata la superdia, Dia alternativa al permesso di costruire. Il Dl Sviluppo ha dimezzato anche il termine per l’esercizio del potere inibitorio comunale, portandolo da 60 a 30 giorni, e specificato che la SCIA non sostituisce gli atti autorizzativi delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, nonché quelli previsti dalla normativa antisismica.
Dopo aver confermato i dubbi di legittimità costituzionale sulla SCIA, per i quali è stato presentato ricorso alla Corte costituzionale, la Regione ha deliberato che a seguito delle precisazioni fornite siano state risolte le principali difficoltà applicative. In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, gli interventi edilizi sottoposti a DIA obbligatoria possono quindi essere realizzati con SCIA. Ai sensi del DL 138/2011, gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione.
 
Incentivi per la riqualificazione delle aree urbane
Il DL Sviluppo prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione le Regioni approvino leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione di aree urbane degradate e lo sviluppo dell’efficienza energetica attraverso premialità volumetriche e la possibilità di delocalizzare le volumetrie in aree diverse, di modificare le destinazioni d’uso e le sagome degli edifici.
A detta della Regione, le misure risultano già recepite dalle LR 6/2009 e L.R. 20/2000, che promuovono la razionalizzazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, affidando alla pianificazione urbanistica comunale il compito di stabilire incentivi volumetrici e altre forme di premialità, volte anche allo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tutto per lo sviluppo dei processi di riqualificazione di parti significative delle città.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 998 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino