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"I quesiti sul decreto 81: la verifica dell’idoneità delle imprese"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
26/10/2011 -
Quesito
E’ tenuto il committente
di un cantiere temporaneo o mobile ad effettuare la verifica tecnico
professionale di una impresa che deve effettuare una fornitura e che non
utilizza in un cantiere personale, macchine o attrezzature proprie e se si con
quali modalità?
Risposta
Dopo il quesito sull’obbligo di
redigere il piano
operativo di sicurezza (POS) da parte delle imprese affidatarie che non
siano anche imprese esecutrici e su come elaborare lo stesso in tal caso ecco
un altro rompicapo contenuto nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i che riguarda comunque
ancora le imprese affidatarie. La domanda questa volta verte sull’obbligo o
meno da parte del committente di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico
professionale di tali imprese affidatarie anche nel caso in cui queste non
abbiano personale che partecipi alla esecuzione delle opere in un cantiere
temporaneo o mobile e che nello stesso non utilizzino macchine o attrezzature e
se invece tale obbligo sussiste con quali modalità debba essere adempiuto. Il
rompicapo ancora una volta è legato ad uno scoordinamento che si può
riscontrare e che lo scrivente più volte ha avuto modo di mettere in evidenza
fra le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardanti i cantieri temporanei o mobili, e
quelle generali riportate nel Titolo I dello stesso D. Lgs.
La risposta al quesito non può che
essere positiva anche se c’è da ammettere che, per come sono state scritte le disposizioni
di legge in materia, qualche perplessità sussiste. Come al solito, comunque, per
giungere a delle conclusioni convincenti è però necessario partire dall’esame
dei riferimenti normativi che riguardano l’argomento specifico.
L’obbligo da parte del committente o
del responsabile dei lavori di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei lavoratori
autonomi è inserito nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con il
comma 9 lettera a) ha stabilito che:
“
9. Il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari
di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII”
In tale articolo, come è possibile
osservare, fra le imprese da verificare da parte del committente sono inserite
anche le imprese
affidatarie ed è stato inoltre precisato che la verifica stessa va fatta
seguendo le modalità di cui all’Allegato XVII allo stesso D. Lgs. n. 81/2008
con il quale è stato disposto che:
“
01.
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al
responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei
soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1.
Ai fini della
verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici
nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine
o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a)
iscrizione alla
camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b)
documento di
valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto
legislativo
c)
documento unico
di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d)
dichiarazione di
non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del presente decreto legislativo”,
e, per quanto riguarda le imprese
affidatarie, è stato precisato anche al punto 3 dello stesso Allegato che:
“
3. In caso di subappalto il datore di
lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei
sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei
lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2”.
Ora dalla lettura coordinata dei
sopraindicati art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato VXII allo stesso
decreto discende che nel caso in cui l’impresa affidataria non partecipi con
proprio personale, mezzi ed attrezzature all’esecuzione delle opere, il
committente non sarebbe tenuto ad effettuare la verifica
dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria nel caso in
cui questa non fosse anche esecutrice ma non sembra che le cose stiano in
questi termini se si fa una lettura dell’articolo in maniera sistematica e non
strettamente letterale e se si rapporta quanto nello stesso indicato con quanto
contenuto in altre disposizioni dello stesso decreto legislativo confrontando
le quali emerge invece che il committente una verifica delle imprese
affidatarie comunque debba in ogni caso effettuarla sia pure limitata al
controllo della presenza di quei requisiti che tali imprese devono comunque
possedere, indipendentemente dal fatto che partecipino o meno all’esecuzione
delle opere in cantiere con proprio personale, mezzi ed attrezzature, quali ad
esempio l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (lettera a) ed il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto
Ministeriale 24
ottobre 2007 (lettera c), che poi sono quegli elementi il cui possesso il
legislatore con l’articolo 90 comma 9 lettera a) ha richiesto quanto meno per
la verifica della idoneità delle imprese nei cantiere di modesta entità e cioè
nei cantieri con un numero di uomini-giorno inferiore a 200, sempre che non
comportino ovviamente rischi particolari di cui all’allegato XI dello stesso D.
Lgs. n. 81/2008. Circa l’obbligo da parte del committente, in particolare, di
verificare che anche le imprese affidatarie fossero in possesso del DURC,
ancorché non esecutrici, si è
espresso in maniera favorevole anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nell’interpello n. 19/2010 del 9/6/2010 nel quale ha motivato il
proprio parere sulla osservazione che almeno nella fase iniziale le imprese
affidatarie sono le uniche che dovrebbero eseguire i lavori che poi possono
anche subappaltare.
Un conforto sulla bontà della
interpretazione di natura logica che lo scrivente suggerisce nella lettura
dell'Allegato XVII deriva anche da quanto indicato nell’art. 26 dello stesso D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi che il committente, sia pure
nella veste di datore di lavoro che riceve una ditta appaltatrice nella propria
azienda, ha nei confronti delle imprese con le quali ha stipulato un contratto
di appalto o d’opera o di somministrazione che sono appunto imprese affidatarie.
Tale articolo 26, infatti, che si applica nell’ambito di tutte le attività con
il comma 1 lettera a) impone analogamente al committente stesso di effettuare
comunque una verifica di idoneità tecnico professionale attraverso
l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria ed artigianato e dell’autocertificazione da parte dell’impresa del
possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale, in attesa che venga emanato il decreto di cui
all’articolo 6 comma 8 lettera g) sul sistema di qualificazione delle imprese
da parte della Commissione consultiva permanente alla quale il legislatore ha
affidato il compito di farlo.
Una lettura dell’Allegato XVII
differente da quella sopraindicata ed orientata nel senso che la verifica
dell'idoneità tecnico professionale non debba essere richiesta se le imprese
affidatarie non partecipino in cantiere alla esecuzione delle opere non è
neanche accettabile se si rapporta quanto indicato nel punto 1. di tale
Allegato XVII con quanto riportato nel punto 3. dello stesso Allegato, così
come inserito con il decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 e secondo
il quale:
“
3.
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica
l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di
cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di
cui al precedente punto 2”
in quanto se così fosse si
verificherebbe l'assurdo che una impresa affidataria, la cui idoneità tecnico
professionale non è stata verificata dal committente, sia tenuta essa invece ad
effettuarla nei confronti di altre imprese subappaltatrici
alle quali ha a sua volta affidato tutto o parte dell’oggetto del contratto
stipulato con il committente.
Per quanto sopra detto quindi ed in
risposta al quesito formulato si ritiene in definitiva che in ogni caso le
imprese affidatarie, siano esse esecutrici o meno, debbano dimostrare di
possedere la idoneità tecnico professionale per eseguire i lavori o i servizi
di cui al contratto esibendo la documentazione specificatamente prevista dalla
legge e ciò anche in rispetto dello spirito generale delle disposizioni di cui
al D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale bisogna accertarsi che qualsiasi ditta
appaltatrice debba essere idonea dal punto di vista sia tecnico professionale
che amministrativo e debba essere in regola con le disposizioni di legge
vigenti.
Per gli amanti, infine, della
interpretazione letterale da dare alle disposizioni di cui al punto 1.
dell’Allegato XVII, secondo la quale la verifica delle imprese affidatarie
debba essere fatta solo se le stesse hanno personale, mezzi o attrezzature
impegnate in cantiere, si ritiene opportuno fare osservare quanto anche
indicato nel punto 01. dello stesso Allegato XVII, così come introdotto dal
decreto correttivo, secondo il quale ogni impresa affidataria è tenuta ad
individuare nella propria organizzazione uno o più soggetti “
della propria impresa” al quale o ai
quali affidare l’incarico di assolvere ai compiti di cui all’articolo 97 del D.
Lgs. n. 81/2008 posti a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria e
cioè di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché
l’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni di cui al piano di sicurezza e di coordinamento, personale
questo appartenente all'impresa che per assolvere appunto agli adempimenti di
cui all'incarico affidatogli deve comunque frequentare il cantiere
interessato. In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro nel
sopracitato interpello n. 19/2010 a
supporto del proprio parere in base al quale anche le imprese affidatarie “
ancorché non esecutrici” debbano
attestare la loro idoneità tecnico professionale. Molto fondate appaiono quindi
in definitiva le perplessità che sorgono nel leggere quel ’”
ove utilizzino anche proprio personale” riportato
nel punto 1. dell'Allegato XVII.
Un altro vero e proprio rompicapo.
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