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"Distanze tra edifici, no alle deroghe"
fonte edilportale.it / Edilizia
03/11/2011 - Le norme sulle dimensioni degli spazi interni non possono derogare a quelle
sulla distanze tra edifici. Motivo per il quale non può essere costruito un
manufatto edilizio a ridosso della proprietà del vicino di casa, approfittando
dell’esistenza di un cortile.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza 22081 del 25 ottobre scorso.
La Corte, chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato per la demolizione di un fabbricato realizzato a distanza illegale dal confine di un altro edificio, ha smontato la tesi della difesa, che considerava la costruzione legittima per l’esistenza di uno spazio intermedio destinato a cortile. Secondo la difesa, l’articolo 43 del Rec, Regolamento edilizio comunale, che regola la disciplina sugli spazi interni chiusi, avrebbe contenuto una deroga alle Nta, Norme tecniche di attuazione.
La Cassazioneha precisato che le norme sulle distanze devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio. Non sono quindi possibili deroghe da parte di altre norme sulla dimensione dei cortili, che regolano i rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi a prescindere dal fatto che appartengano a uno o più proprietari.
A parere della Corte, quindi, le norme sull’ampiezza dei cortili non escludono l’applicazione delle disposizioni che integrano la giurisprudenza sulla distanza tra gli edifici, diretta ad evitare la creazione di intercapedini dannose.
La Cassazioneha concluso che il regolamento edilizio comunale esaminato regola l’ampiezza del cortile, ma non la distanza tra i fabbricati, anche se i muri opposti fanno parte dello stesso edificio. Le norme sulla distanza tra fabbricati, inoltre, integrano il Codice civile e non possono subire deroghe dal regolamento comunale.
È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza 22081 del 25 ottobre scorso.
La Corte, chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato per la demolizione di un fabbricato realizzato a distanza illegale dal confine di un altro edificio, ha smontato la tesi della difesa, che considerava la costruzione legittima per l’esistenza di uno spazio intermedio destinato a cortile. Secondo la difesa, l’articolo 43 del Rec, Regolamento edilizio comunale, che regola la disciplina sugli spazi interni chiusi, avrebbe contenuto una deroga alle Nta, Norme tecniche di attuazione.
La Cassazioneha precisato che le norme sulle distanze devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio. Non sono quindi possibili deroghe da parte di altre norme sulla dimensione dei cortili, che regolano i rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi a prescindere dal fatto che appartengano a uno o più proprietari.
A parere della Corte, quindi, le norme sull’ampiezza dei cortili non escludono l’applicazione delle disposizioni che integrano la giurisprudenza sulla distanza tra gli edifici, diretta ad evitare la creazione di intercapedini dannose.
La Cassazioneha concluso che il regolamento edilizio comunale esaminato regola l’ampiezza del cortile, ma non la distanza tra i fabbricati, anche se i muri opposti fanno parte dello stesso edificio. Le norme sulla distanza tra fabbricati, inoltre, integrano il Codice civile e non possono subire deroghe dal regolamento comunale.
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