"Quando il posto di lavoro ha uno spazio ridotto"
fonte QuotidianoSicurezza / Sicurezza sul lavoro
Nel subentrato TU 81/08, integrato e corretto dal Dlgs n. 106/2009, Allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, ambienti di lavoro, 1.2.6, si legge che ” lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere”.
Nel caso esaminato è stata accertata la responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dal dipendente intento al carico su un container montato su un autocarro, che lavorava sopra una pedana instabile e con poco spazio di manovra e che, di conseguenza, aveva perso l’equilibrio ed era caduto, procurandosi un trauma cranico con frattura del temporale destro e svariate lesioni nel corpo. Il datore di lavoro, condannato in primo e secondo grado, è ricorso in Cassazione che ha confermato la condanna.
Il punto sub 1.1. dell’Allegato IV del TU prescrive, nel dettaglio, le caratteristiche di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro, mentre il punto sub 1.2, i limiti di altezza, cubatura e superficie.
Non mi pare superfluo riportare qui di seguito la definizione che di “luogo di lavoro” dà l’art. 62 del TU sulla sicurezza.
“
Si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi
destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore
nell’ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 940 volte.